Il riparto di giurisdizione in materia di indennizzo ex art. 42-bis, D.P.R. n. …
Il ristoro previsto dall’art. 42-bis del T.U. espropri configura un indennizzo da atto lecito, sicché le controversie inerenti alla sua quantificazione devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 133, lett. g) c.p.a.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2015, ha chiarito che l’art. 42-bis descrive una procedura espropriativa semplificata nelle forme, ma complessa negli esiti, al termine della quale viene adottato un provvedimento che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto di esproprio; inoltre, con la sua emanazione la P.A. riprende a muoversi nell’alveo della legalità, esercitando una funzione amministrativa meritevole di tutela privilegiata in ragione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del soggetto ablato.
Pertanto, appare non più percorribile l’opzione ermeneutica, accolta dalla più recente giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 933/2014), alla cui stregua si tratterebbe di questioni risarcitorie devolute alla giurisdizione del G.A. Invero, perseverare nell’impostazione che qualifica l’atto di acquisizione sanante come espressione di un potere meramente rimediale di un illecito, significherebbe dare all’art. 42-bis una lettura totalmente contrastante con le conclusioni rassegnate dalla Consulta.
Il Collegio ritiene di investire le S.U. della decisione sul regolamento, che pone una serie di questioni di massima di particolare importanza, in ragione della sostanziale novità dell'art. 42-bis (che ha reintrodotto, ma in buona parte modificandolo, l'istituto della c.d. occupazione sanante già previsto dal precedente art. 43 del T.U. espropri, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 293/2010 della Corte Costituzionale) e della necessità di individuare con certezza, in assenza di specifiche previsioni legislative, i mezzi di tutela giurisdizionale esperibili da chi intenda contestare nel quantum il provvedimento assunto, ai sensi di tale norma, dall’Amministrazione.
Il primo problema che si pone è quello di stabilire se l’azione proposta sia un’azione relativa alla “determinazione ed alla corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, come tale spettante alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. g) c.p.a. e 53, comma 1 del T.U. espropri, o se non abbia, quanto meno in parte, natura risarcitoria.
Nel caso in cui le S.U. dovessero affermare la giurisdizione del G.O. a conoscere delle controversie inerenti alla determinazione dell’indennizzo da acquisizione sanante, occorrerebbe chiedersi se, nell’assoluto silenzio della norma, il proprietario che ritenga sottostimato dall’Amministrazione il valore del bene acquisito, abbia a disposizione un’ordinaria azione di accertamento e di condanna della P.A. al pagamento dell’eventuale maggior somma dovutagli a titolo di indennizzo o se, invece, debba agire, ai sensi dell’art. 54 T.U. espropri, in via di opposizione alla stima, avanzando la domanda di rideterminazione dell’indennità alla Corte d’appello territorialmente competente.