Il principio di tassatività delle cause di esclusione limita il potere discrezionale della …
Nella vicenda in controversia non è emersa, né è stata adombrata, alcuna forma di connessione tra la posizione funzionariale che l’arch. M. ricopriva presso il Comune e la procedura della cui aggiudicazione si tratta e neppure si è profilato il perseguimento da parte dell’attuale appellante di vantaggi impropri, rendendo così impossibile la benché minima forma di condizionamento della gara. Pertanto, non risulta violato il comma 3 dell’art. 5 del Codice etico della Città (adottato in attuazione della Legge n. 190/2012) in cui si vieta "di proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possono avvantaggiare i dipendenti a titolo personale", poiché l’arch. M. non aveva alcuna veste nella vicenda di evidenza pubblica, e perciò non rientrava, rispetto all’appalto in rilievo, tra i “dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero trattano o prendono decisioni per conto del Comune di …."; né tantomeno l’offerta di collaborazione rivoltagli poteva integrare una causa di esclusione, non avendo alcun nesso con la gara e non attenendo alla “corretta e leale concorrenza” in seno a questa, né ad altre procedure d’appalto comunali.
La P.A. è titolare di un ampio potere discrezionale di revoca dell’aggiudicazione provvisoria esclusivamente in caso di contestuale revoca integrale della gara, evenienza nella quale, venendo meno l’intera procedura, non esiste un rischio di alterazione della concorrenza. Discorso diverso vale tuttavia quando, come nel caso concreto, la revoca dell’aggiudicazione sia espressione di un’esclusione individuale, ossia comporti soltanto la perdita della commessa da parte dell’iniziale vincitrice della gara e la sua attribuzione a una concorrente in base ad una valutazione soggettiva dell’offerente. In queste condizioni, è evidente che il riconoscimento alla Stazione appaltante di un ampio potere discrezionale di revoca della singola aggiudicazione sarebbe incompatibile con l’esigenza di un corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali. Per vero, il principio di tassatività delle cause di esclusione, che è applicabile anche ai requisiti morali di affidabilità di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, impedisce di estendere discrezionalmente il relativo elenco a circostanze ulteriori rispetto a quelle tipizzate dal Legislatore, quand’anche l’Amministrazione ricorra all’accorgimento di innestare su di esse un giudizio fondato sull’inaffidabilità dell’impresa o, più in generale, sull’elemento fiduciario.