Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo amministrativo
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., posto a completamento del principio della domanda di cui all’articolo 99 c.p.c. e dell’articolo 2907 c.c., deve intendersi violato allorquando il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda, o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda.
E’ invece consentito l’esame di una questione non espressamente formulata qualora questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione o compresa in quelle espressamente formulate.
Naturalmente spetta al giudice interpretare la domanda o le domande proposte, tenendo presente il contenuto sostanziale della domanda (petitum e causa petendi) quale desumibile dagli atti del giudizio e dalle allegazioni delle parti.