Il diritto di accesso in materia ambientale
L’art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195, ha previsto un accesso facilitato (rispetto a quello disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990) per le informazioni “ambientali”, al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati. Tale normativa prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990
Per un ulteriore commento alla pronuncia in esame, si rimanda alla seguente nota:
www.ilnuovodirittoamministrativo.it/leggiarticolon.php?id=2847