Il delicato rapporto tra in house providing e outsourcing alla luce della cosiddetta …
L’in house providing, così come costruito dalla giurisprudenza comunitaria, sembra rappresentare, prima che un modello di organizzazione dell’amministrazione, un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono che l’affidamento degli appalti pubblici avvenga mediante la gara. Infatti, l’affidamento diretto del servizio rileva comunque ai fini della tutela della concorrenza in quanto sottrae al libero mercato quote di contratti pubblici, nei confronti dei quali le imprese ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 1/2008).
Se dunque l’affidamento diretto ha carattere spiccatamente derogatorio, l’esistenza di una sua disciplina normativa a livello comunitario pur consentendo tale forma di affidamento, non obbliga i legislatori nazionali a disciplinarla, né impedisce loro di limitarla o escluderla in determinati ambiti. Ne deriva che, la circostanza che un affidamento in house non contrasti con le direttive comunitarie non implica la contrarietà all’ordinamento UE di una norma nazionale che limiti ulteriormente il ricorso all’affidamento diretto. Pertanto, la preclusione degli affidamenti diretti stabilita dall’art. 4, comma 7 (d.l. 95/2012), in questione, effettuando una scelta dichiaratamente pro-concorrenziale, non può certamente ritenersi irragionevole.