Il danno da ritardo mero, ma con la prova
Stante il tenore letterale dell’art. 2 bis L. n. 241/1990, è ammissibile il risarcimento del danno da ritardo indipendentemente dal contenuto – favorevole o sfavorevole – dell’emanato o emanando provvedimento; in ogni caso, il danno risarcibile risulta essere non quello relativo al tempo perso bensì il diverso pregiudizio specificamente prodottosi nella sfera giuridica del soggetto in conseguenza della inosservanza del profilo temporale.