Il Consiglio di Stato prende posizione sul risarcimento del danno da ritardo e di prova del …
Responsabilità amministrativa – Enti locali – Dissesto finanziario – Art. 81, comma 4, d. lgs. n. 77 del 1995 – Interessi moratori – Diritto alla corresponsione.
In ipotesi di dissesto finanziario di un ente locale, la disposizione ex art. 81, comma 4, d. lgs. n. 77/1995 va intesa nel senso che i debiti insoluti, nel periodo compreso tra la deliberazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, non sono opponibili alla procedura né suscettibili di essere ammessi alla massa passiva, ma ciò non esclude affatto la maturazione della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori per il periodo in cui la procedura di liquidazione ha avuto corso, ferma restando, tuttavia, la facoltà per il creditore di azionare tali diritti nei confronti dell'ente pubblico solo allorquando sia tornato in bonis.
Responsabilità amministrativa – Enti locali – Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Art. 1224 c.c. – Prova del maggior danno.
In ossequio al principio dispositivo, non può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna dell'ente locale al risarcimento del maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c., se corredata esclusivamente da mere attestazioni, in quanto ricade naturaliter in capo al ricorrente l'onere di fornire la prova che sia stato costretto a mutuare con lo scoperto bancario le somme necessarie alla propria attività a causa del comportamento della parte debitrice.
Responsabilità amministrativa – Enti locali – Dissesto finanziario – Adempimento parziale – Imputazione agli interessi e non al capitale.
In ipotesi di dissesto finanziario di un ente locale, non può trovare applicazione la disposizione ex art. 1194 c.c., secondo cui gli acconti corrisposti debbano essere imputati prima agli interessi maturati e poi al capitale, stante l'operatività della previsione ex art. 81, comma 4, d. lgs. n. 77 del 1995, la quale rende inesigibile il credito accessorio.