I limiti esterni al potere integrativo nel Giudizio di ottemperanza.
Le pronunce integrative del giudicato possono essere emesse dal giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza solo ove si tratti di dare esecuzione a sentenze del giudice amministrativo e non anche quando la controversia riguardi sentenze di giudici appartenenti ad altre giurisdizioni. I momenti di cognizione ammessi nel giudizio di ottemperanza possono essere solo quelli strettamente consequenziali o connessi al giudicato, non essendo concepibili momenti di cognizione autonomi, in relazione a sopravvenienze o spazi lasciati bianchi dal giudicato, perché diversamente ragionando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l'ottemperanza diventerebbe la sede per attribuire al giudice amministrativo spazi di cognizione riservati ad altre giurisdizioni. E' inammissibile il giudizio di ottemperanza di sentenze civili recanti una condanna generica. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 ottobre 2014, n. 1321)