Gli organismi di diritto pubblico e in particolare la Fondazione Arena di Verona
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, va qualificato come organismo di diritto pubblico, un soggetto che rientra nei seguenti parametri: a) finalizzazione istituzionale al soddisfacimento di specifiche “esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale”; b) possesso di personalità giuridica (anche di natura privata); c) attività finanziata in percentuale maggioritaria “dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”, o – in alternativa – “la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri, dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, o da altri organismi di diritto pubblico”; tali requisiti hanno carattere cumulativo, salvo il carattere alternativo di quello di cui al punto c).
2. Anche se la Fondazione Arena di Verona ha personalità giuridica di ordine privatistico, a norma del decreto legislativo n. 367 del 1996, nondimeno la stessa ha connotati tali da consentire di qualificarla come un organismo di diritto pubblico, nei termini recepiti dall’art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.