Furto al supermercato, delitto tentato o consumato. I chiarimenti delle Sezioni Unite
Furto al supermercato, delitto tentato o consumato. I chiarimenti delle Sezioni Unite
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali
ud. 17/07/2014 – dep.16/12/2014 Sentenza Numero: 52117
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale hanno esaminato il caso di un furto avvenuto dentro un supermercato.
Il Tribunale aveva accertato che gli imputati avevano prelevato dai banchi di esposizione del supermercato tre flaconi di profumo, caffè e biscotti; avevano lacerato le confezioni, rimuovendo la “placchette antitaccheggio“; avevano occultato la refurtiva, celandola dentro una borsa e sotto gli indumenti; avevano, quindi, superato la cassa, senza pagare la merce nascosta, ma esibendo altro prodotto (regolarmente pagato); ed erano usciti dal centro commerciale.
All’esterno del fabbricato, l’addetto alla sicurezza che aveva assistito all’azione furtiva, interveniva e la polizia giudiziaria procedeva all’arresto.
Tutta l’azione si era “svolta sotto gli occhi dell’addetto alla sicurezza il quale aveva monitorato ogni spostamento” dei due imputati e aveva deciso “di bloccarli alla rectius: dopo la barriera delle casse, anzichè durante la sottrazione, per mere ragioni di opportunità” e proprio con questa motivazione il Tribunale decideva che la concorsuale condotta delittuosa doveva essere derubricata nella ipotesi del tentativo.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale proponeva dunque ricorso immediato per cassazione con atto recante la data del 27 marzo 2013, dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 56 c.p., nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduceva che “il giudice a quo ha trascurato di dare conto delle supposte ragioni di opportunità che avrebbero indotto l’addetto alla vigilanza a non intervenire prima che i giudicabili superassero le casse; per vero è “solo al momento in cui gli imputati alla cassa non hanno pagato” la merce, prelevata e occultata, che “è scattata … la possibilità di contestare con certezza il furto”; un intervento prematuro non avrebbe consentito di stabilire se la condotta fosse stata realmente preordinata al furto, in quanto “molte volte” accade che i clienti dei supermercati aprano le confezioni dei prodotti o, addirittura, li consumino, “prima di raggiungere le casse e che, poi, li paghino regolarmente”; nella specie, colla materiale apprensione, la refurtiva è “uscita dalla disponibilità della persona offesa … al momento del passaggio alla barriera delle casse” in mancanza del pagamento della merce; la circostanza che l’addetto alla vigilanza avesse notato la azione dei prevenuti, già prima che costoro avessero raggiunto la cassa, “non trasforma il furto consumato in furto tentato”, in quanto “i responsabili sono stati colti in un momento successivo alla realizzazione del fatto reato”, in una area “diversa da quella dove era stata perpetrata la sottrazione della merce” e in una “fase temporale” distinta e posteriore; peraltro, anche accedendo all’indirizzo minoritario della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ostano alla consumazione del reato la concomitante osservazione del personale addetto alla sorveglianza e la possibilità di interrompere l’azione furtiva rilevata, nella specie neppure emerge che il controllo fosse stato “così pregnante, capillare e diffuso da consentire di interrompere l’azione criminosa in qualsiasi momento“.
La questione quindi veniva rimessa alle Sezioni Unite a norma dell’art. 618 c.p.p.
Il quesito ruota intorno al controverso rapporto tra la sottrazione e l’impossessamento.
Per la Cassazione si tratta di tentativo perchè anche se l’intento furtivo è incontestabile di fatto la merce prelevata e oggetto del reato non è mai uscita dal controllo del possessore anche perchè la stessa è stata subito recuperata e tanto fa “degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo“.
Pertanto, “il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco,), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo“.
Leggi il testo della sentenza
Articolo 618 Codice di Procedura Penale
Decisioni delle sezioni unite
1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.
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