Foro compentente per le cause ereditarie
Foro compentente per le cause ereditarie
Corte di Cassazione,Sezione VI Civile
Ordinanza 23 marzo 2015, n.5811
Pres. Petitti – est. Giusti
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha esaminato un caso relativo alla determinazione della competenza per territorio delle cause ereditarie.
La Corte ha quindi preso come riferimento il luogo in cui il de cuius aveva l’ultima residenza e dove concentrava tutti i suoi interessi economici, sociali e famigliari.
Nel caso di specie, una delle parti in causa riteneva di essere stata lesa nella quota di legittima in quanto dal testamento olografo del dante padre vi erano maggiori statuizioni in favore dei fratelli quindi provvedeva a citarli in giudizio ma questi ultimi sollevavano l’eccezione di incompetenza per territorio sulla bese del fatto che non vi era prova certa che il de cuius, al momento della morte, avesse il proprio domicilio in Roma, anziché a Tropea dove aveva la residenza anagrafica.
In buona sostanza, doveva stabilirsi se il foro competente fosse quello di Roma ovvero quello di Vibo Valentia.
I giudici hanno stabilitop che al momento della morte, il dante causa “aveva stabilmente fissato a Roma il proprio domicilio, per tale dovendo intendersi il luogo dove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari” pertanto, in accoglimento del ricorso, dichiarava la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
Articolo di riferimento:
Articolo 22 Codice di Procedura Civile
Foro per le cause ereditarie
È competente il giudice del luogo dell’aperta successione [456 c.c.] per le cause: 1) relative a petizione [533 c.c.] o divisione di eredità [12, 784 c.c.; 713 c.c.] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione [763 c.c.] e alla garanzia delle quote [758 c.c.], purché proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto [752 c.c.] o a legati dovuti dall’erede [762 c.c.], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione; 4) contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [43 c.c.] del convenuto o di alcuno dei convenuti.
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