Elezione di domicilio dopo la rinuncia al mandato
Elezione di domicilio dopo la rinuncia al mandato
Corte di Cassazione I Sezione Penale
Sentenza 19 settembre – 23 ottobre 2014, n. 44263
Presidente Cortese – Relatore Bonito
La Corte di cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso dell’elezione di domicilio dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore.
Nel caso di specie la difesa ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio, ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. in quanto la notifica dell’estratto contumaciale è stata eseguita presso il difensore che da tempo aveva rinunciato alla difesa; l’imputata non ha prodotto appello avverso la sentenza di condanna in tal modo notificata dappoichè mai informata di essa.
La Corte di Piazza Cavour ha precisato che “la sentenza è divenuta definitiva perché inutilmente decorso il termine ad impugnare a far tempo dalla notifica dell’estratto contumaciale della relativa condanna, notifica eseguita, a mente dell’art. 161 c.p.p., presso l’avvocato dove l’imputata aveva a suo tempo eletto domicilio“.
Inoltre, continuano i giudici, “la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, difensivamente allegata, non ha posto nel nulla ed espunto dal processo la domiciliazione eletta dall’imputata, di guisa che non può che convenirsi sulla regolarità della notificazione in discorso e sulla regolare formazione del titolo esecutivo impugnato“.
Come altre volte ha chiarito la Suprema Corte “la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata” (Cass. 11.2.2010, n. 3116, rv. 246387).
In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni, la Corte ha deciso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente anche al pagamento delle spese del procedimento.
Leggi il testo della sentenza
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