Discrezionalità amministrativa delle ANR sull’attività aeronautica e vincoli aeroportuali
Non vi sono valori costituzionalmente protetti su cui basare la pretesa dei Comuni stessi a sindacare il Master plan degli aeroporti, poiché tal funzione è direttamente posta in capo all'ENAC, quale ANR dell'attività aeronautica civile in base a regole tecniche ed al know how che è solo, nell'ordinamento positivo di quell'Ente.
Non è sindacabile in sede di legittimità amministrativa la delibera dell’ENAC contenente l’istituzione di specifici vincoli in aree limitrofe agli aereoporti nei casi previsti dall’art. 707, cod. nav “nelle direzioni di atterraggio e decollo” di cui al comma 5 della predetta norma. Tale facoltà è legittimamente immanente ai poteri di ENAC, quale ANR sull'attività aeronautica in Italia, ed è ben lungi dal risolversi nella temuta sottrazione di poteri regolatori e gestionali degli enti stessi sul loro territorio, traducendosi nella messa disposizione di valutazioni tecniche su fattispecie a carattere generale, desumibili da un patrimonio di conoscenze tecniche di carattere opinabile dell'Ente stesso e, quindi, non censurabili in sede di legittimità, ma solamente qualora la linea-guida tecnica in concreto adottata risulti palesemente irragionevole, contraddittoria o incongrua al fine.