Diritto d’autore. E’ reato fotocopiare i testi universitari?
Diritto d’autore. E’ reato fotocopiare i testi universitari?
Corte di Cassazione, sezione III Penale
Sentenza 23 aprile – 29 ottobre 2014, n. 44919
Presidente Fiale – Relatore Grillo
La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un caso relativo al divieto di fotocopiare i testi universitari.
Molti universitari infatti invece di acquistare il libro per l’esame preferiscono fotocopiarlo e il fatto che spesso sono le stesse copisterie universitarie a fornire il libro fotocopiato, già bello e rilegato, potrebbe far pensare a chi acquista la copia non originale del libro che tutto rientri nella normalità e che non si sta commettendo alcun reato.
Non è così. Il reato esiste e la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44919/2014, ha pensato bene di chiarire alcuni aspetti riguardanti l’illecita duplicazione per uso non personale (e detenzione per la vendita) di testi universitari e dispense universitarie abusivamente riprodotti in copia fotostatica con finalità di lucro.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, nell’esaminare il materiale probatorio raccolto, ha ribadito che “la detenzione del materiale rinvenuto dalla Guardia di Finanza era certamente destinato ad una remunerativa attività commerciale tenuto conto dell’elevatissimo numero delle copie di pubblicazioni universitarie e, soprattutto, del ritrovamento dell’hard disk contenente un numero davvero enorme di testi universitari che rendeva inverosimile la versione dell’imputata secondo la quale si trattava di un servizio di fotocopiatura self service attuato, all’insaputa del titolare dell’esercizio commerciale, da parte dei singoli studenti che frequentavano quel locale, così come all’insaputa della stessa proprietaria era l’attività di riproduzione dei testi conservati nell’hard disk, a detta della titolare dell’esercizio avente accesso alla rete internet e a disposizione degli studenti“.
Nella sentenza la Corte precisa che il reato si configura nel caso in cui, anche per uso personale, si fotocopia oltre il 15% dell’intero scritto mentre ribadisce che è assolutamente vietato fotocopiare i testi per uso commerciale.
Secondo la Corte “l’elemento caratterizzante la ipotesi delittuosa in esame è, quindi, costituito dalla non occasionalità della condotta di chi commette l’abuso e dalla destinazione allo utilizzo da parte di terzi“
Leggi il testo della sentenza
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
Testo consolidato al 9 febbraio 2008
Articolo 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
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