Diffamazione, il termine omosessuale non è offensivo
Diffamazione, il termine omosessuale non è offensivo
Corte di Cassazione – Sezione V
Sentenza 29 novembre 2016 n. 50659
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato un caso interessante riguardante la condotta tipica della diffamazione nell’offendere la reputazione di una persona.
Commette diffamazione ex art. 595 c.p. chi comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente e, nel caso specifico, gli ermellini hanno escluso che oggi il termine omosessuale potesse avere un significato intrinsecamente offensivo come, forse era da ritenersi in un passato.
In altri termini, secondo i giudici il termine omosessuale “assume un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell’uso comune. Inoltre, gli ‘ermellini’ escludono che la mera attribuzione della qualità di omosessuale, attinente alle preferenze sessuali dell’individuo, abbia di per sé carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell’evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività.”
Pertanto, l’uso del suddetto termine, concludono i giudici, non deve ritenersi offensivo “neppure se viene pronunciato o scritto con intento denigratorio“.
Testo della sentenza n. 50659/2016
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