Determinazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo ai fini del …
Pur non essendo espressamente indicato nell’art. 2-bis della L. n. 241/1990, il termine procedimentale la cui violazione può fondare il danno da ritardo della P.A. è solo quello previsto normativamente per la conclusione di un procedimento amministrativo.
L’inosservanza delle tempistiche pur indicate dall’Amministrazione procedente e che la stessa si era ripromessa di rispettare non può fondare un addebito di responsabilità ai sensi dell’art. 2-bis della L. n. 241/1990, dovendo l’eventuale ritardo essere valutato solo alla stregua del termine previsto ex lege per la conclusione di un procedimento amministrativo.
In difetto, non è configurabile alcun ritardo colpevole che possa fondare un addebito di responsabilità a carico dell’Amministrazione.