Custodia di cose sottoposte a sequestro, violazione, illecito penale oppure amministrativo
Custodia di cose sottoposte a sequestro. Illecito penale oppure amministrativo
Corte di Cassazione, sezione IV Penale
Sentenza 19 novembre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 4197
Presidente Milo – Relatore Bassi
La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaimiato il caso di un uomo che ha prestato la propria automobile ad un amico anche se la vettura era stata sottoposta a sequestro con contestuale fermo amministrativo e affidamento in custodia.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto e condannava l’imputato alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 335 cod. pen.
Veniva proposto ricorso per cassazione lamentando carenza ed illogicità della motivazione nonchè la violazione di legge penale, per avere la Corte d’appello confermato la condanna in ordine al reato di cui all’art. 335 cod. pen. trascurando di considerare la recente pronuncia di questa Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 1963 del 28 ottobre 2010, secondo cui il soggetto che circoli abusivamente con il veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), commette esclusivamente la violazione amministrativa e non anche il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso, stabilendo “che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma è sanzionato solo quale illecito amministrativo“.
Leggi il testodella sentenza
Articolo 335 Codice Penale
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro.
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