Compensi avvocato ed esclusione della maggiorazione
Compensi avvocato ed esclusione della maggiorazione
Corte di Cassazione sezione I Civile
sentenza 16 luglio – 7 ottobre 2015, n. 20113
Presidente Ceccherini – Relatore Didone
La Corte di Cassazione, trattando una questione relativa ai compensi dell’avvocato, ha precisato che nel caso in cui si vi proceda con l’esclusione della maggiorazione, questa deve essere adeguatamente motivata dal giudice che ha proceduto con la suddetta operazione di liquidazione.
Testo della sentenza
Corte di Cassazione sezione I Civile
sentenza 16 luglio – 7 ottobre 2015, n. 20113
Presidente Ceccherini – Relatore Didone
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- Con il provvedimento impugnato (depositato il 24.3.2009) il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 26 L.F., dall’Avv. M.T. avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato del fallimento “IRTI LAVORI S.p.A.” ha liquidato al predetto professionista la somma di Euro 121.031,45, di cui Euro 3.072,45 per spese, Euro 20.999,00 per diritti ed Euro 96.960,00 per onorario, oltre accessori, per aver assistito il fallimento in un procedimento di sequestro ex art. 14 6 L.F., anche in fase di conferma e di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..
Per quanto ancora interessa, il tribunale ha osservato che era infondata la censura con la quale il reclamante lamentava che non fosse stato operato l’aumento di cui all’art. 5, comma 4, della tariffa forense, atteso che il procedimento di sequestro conservativo era unitario e non aveva comportato l’esame di situazioni di fatto e di diritto aventi le particolarità tali da giustificare l’aumento previsto dalla predetta disposizione, trattandosi di un’unica controversia nei confronti di una pluralità di sindaci e di amministratori della società fallita, nella quale l’Avv. M. aveva assistito il fallimento utilizzando, in gran parte, la trattazione delle questioni di fatto e di diritto già contenuta in atti del curatore, e segnatamente nella relazione ex art. 33 L.F..
Non ricorreva neppure l’ipotesi, prevista dalla seconda parte della disposizione citata, di più cause che vengano riunite, atteso che la ratio della norma è quella di assicurare un compenso ridotto al procuratore che assista più parti, qualora le cause siano riunite mentre, nella specie, l’Avv. M. aveva difeso una sola parte (il fallimento), in un unico procedimento (quello proposto ex artt. 14 6 L.F.), nei confronti di più parti (amministratori e sindaci), senza che la prestazione comportasse l’esame di particolari situazioni, e la circostanza che amministratori e sindaci avessero proposto distinti reclami, riuniti in fase di decisione, anziché un solo reclamo, congiuntamente, non aveva reso l’attività del reclamante più complessa, sicché, correttamente il g.d. non aveva operato l’aumento facoltativo previsto dall’art. 5, comma 4, della tariffa.
1.1.- Contro il decreto del tribunale l’avv. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso il curatore fallimentare intimato.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 5 D.M. n. 127/2004 e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile ratione temporis – i seguenti quesiti:
a) “se, ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.M. 127/2004, l’avvocato che assista e difenda una parte in più giudizi di reclamo proposti autonomamente da più parti avverso il medesimo provvedimento di conferma del sequestro conservativo, giudizi poi riuniti solo in sede di decisione, abbia diritto a tanti onorari per quanti sono stati i giudizi di reclamo proposti”;
b) “se distinti ed autonomi reclami proposti avverso il medesimo provvedimento di conferma di sequestro conservativo, anche se riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in sede di decisione, diano, comunque, vita a distinte cause”.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, D.M. 8.4.2004, n. 127 e formula il seguente quesito: “se, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 127/2004, il diritto dell’avvocato, che assista e difenda una parte contro più parti, alla maggiorazione del 20% dell’onorario unico per ogni parte oltre la prima vada commisurato alla sussistenza di particolari questioni di fatto o di diritto relative alle diverse controparti, a nulla rilevando che nell’esame di dette questioni il difensore possa avere usufruito dell’attività di terzi soggetti”.
2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Formula la seguente sintesi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:
“il fatto controverso è costituito dalle particolari situazioni di fatto e di diritto esaminate dal professionista nei nove giudizi di reclamo, e per come enucleate nelle pagine 14-18 del reclamo ex art. 26 l.fall. avanti il Tribunale di L’Aquila e per come ritrascritte nel corpo del motivo (nelle pagine da 7 a 10) riguardo al quale appare del tutto omessa la motivazione che è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione del Tribunale di L’Aquila. Situazioni di fatto e di diritto che, se non trascurate, avrebbero certamente condotto ad una decisione di segno opposto, risultando per tabulas – di tanto ne ha dato contezza anche il Tribunale di L’Aquila in sede di decisione dei diversi reclami proposti avverso il decreto di conferma del sequestro conservativo – che i reclamanti avevano una peculiare posizione in fatto ed avevano sollevato questioni in diritto le une diverse dalle altre”.
2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..
Formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la seguente sintesi:
“il fatto controverso è rappresentato dall’esame, da parte del professionista, in sede di giudizio di conferma (questo sì unico), di particolari situazioni di fatto e di diritto relative alle diverse posizioni e difese di ogni singolo amministratore e sindaco, immediatamente evincibili dagli atti defensionali (memoria di costituzione in sede di conferma e note autorizzate), nonché dal contenuto del provvedimento emesso in sede di conferma, particolari situazioni di cui non si fa neppure menzione nel decreto oggi impugnato”.
3.- Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi concernenti il vizio di motivazione sollevata da parte resistente. Invero, il provvedimento impugnato è stato emesso in data successiva all’entrata in vigore del quarto comma dell’art. 360 cod. proc. civ. – introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – il quale estende anche ai provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del medesimo art. 360 cod. proc. civ., in tal modo consentendo di dedurre con il ricorso straordinario anche il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. art. 27 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
3.1.- I motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono fondati nei limiti di seguito spiegati.
L’art. 5 d.m. 8 aprile 2004, n. 123 dispone, al quarto comma, che “Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto”.
Da ciò consegue il principio per il quale, nell’ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Sez. 2, Sentenza n. 20147 del 03/09/2013).
È fondato, pertanto, il primo motivo di ricorso, relativo alla fase di reclamo, mentre è assorbito il terzo motivo, concernente l’incremento percentuale richiesto dal ricorrente per la fase di reclamo soltanto in via subordinata.
Quanto alla fase di conferma del provvedimento cautelare e, dunque, al secondo e al quarto motivo, va ribadito che la disposizione dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 123, che consente al giudice, nell’ipotesi di assistenza e difesa di una parte avverso più controparti di liquidare un compenso unico maggiorato per ciascuna parte del 20% e sempre che la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto – come nel caso speculare, previsto dallo stesso comma, in cui più parti con identica posizione processuale siano state assistite e difese dallo stesso avvocato – prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato (Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011).
Nella concreta fattispecie, per converso, il provvedimento impugnato ha escluso il diritto alla predetta maggiorazione da un lato, con argomento non pertinente al contenuto della norma ora richiamata (perché il professionista avrebbe utilizzato, in gran parte, la trattazione delle questioni di fatto e di diritto già contenuta in atti del curatore, e segnatamente nella relazione ex art. 33 L.F.), omettendo di considerare che nella relazione ex art. 33 l. fall., non potevano trovare spazio le difese che i sindaci e amministratori avrebbero sollevato in sede di sequestro, e, dall’altro, omettendo di considerare le particolarità di ciascuna posizione discussa in sede di conferma, così come risulta dalle trascrizioni delle difese contenute nel ricorso, in applicazione del principio di autosufficienza.
È fondata, dunque, la censura relativa alla mancata considerazione di particolari situazioni di fatto e di diritto relative alle posizioni dei singoli avversari nel giudizio (unico) di conferma evincibili dagli atti defensionali e dallo stesso provvedimento di conferma.
Si che anche in relazione al compenso spettante per la fase di conferma del sequestro si impone la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione.
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