Caso fortuito, raggi solari e responsabilità penale
Caso fortuito, raggi solari e responsabilità penale
Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza 2 ottobre – 18 dicembre 2014, n. 52649
Presidente Foti – Relatore Marinelli
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Corte di Cassazione (quarta sezione penale) ha esaminato un caso di lesioni personali colpose subite in conseguenza di un sinistro stradale.
In pratica, il sinistro era stato determinato dall’improvviso accecamento dell’imputato causato dalla luce del sole perchè tale circostanza aveva impedito al prevenuto di rilevare la presenza della moto della persona offesa nell’area di intersezione. Pertanto, secondo il Giudice di Pace, l’evento era stato cagionato dall’abbagliamento della luce del sole e quindi da caso fortuito.
Avverso tale statuizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 590 e 45 c.p. in quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure non aveva esaminato né interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, dal momento che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile. Nella fattispecie che ci occupa invece l’eventuale abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integrerebbe un caso fortuito e quindi non escluderebbe la penale responsabilità per i danni che siano derivati alle persone.
Per i giudici di Piazza Cavour “il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento“
I giudici della Cassazione osservano che “il percorso argomentativo del giudice di Pace appare infatti illogico, contraddittorio e soprattutto violativo della corretta applicazione delle norme invocate con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’esimente del caso fortuito.“
Ricordano gli ermellini che “il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile.“
Pertanto, si legge in sentenza, “l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, specialmente in vista di un incrocio e quando, come nella fattispecie di cui è processo, egli si appresta ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo. Il conducente quindi dovrà adottare tutte le più opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l’insorgere di altri pericoli ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.”
La Corte, richiamando un precedente caso simile e condividendone il principio affermato osserva che “in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità“.
Per questi motivi ha annullato la sentenza impugnata rinviandola per un nuovo esame al Giudice di Pace di Cosenza.
Leggi il testo della sentenza
Articolo 590 Codice Penale
Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.
Se la lesione è grave [583], la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima [583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
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