Caduta da cavallo e risarcimento dei danni
Caduta da cavallo e risarcimento dei danni
Corte di Cassazione, sezione III Civile
Sentenza 12 gennaio – 9 aprile 2015, n. 7093
Presidente Carleo – Relatore Rossetti
Cassazione, civile, sentenza, risarcimento, danni, gestore, scuola, equitazione, cavallo, caduta, responsabilità, lezione, maneggio
Andare a cavallo è bellissimo ma a volte è anche pericoloso, infatti, il comportamento imprevedibile dell’animale potrebbe facilitare una caduta e quindi arrecare serie lesioni al mal capitato.
La sicurezza prima di tutto dunque, se non siamo esperti di equitazione, meglio prendere lezioni e farsi seguire da un istruttore, resteranno sempre la possibilità di ritrovarsi seduti per terra invece che sul cavallo ma almeno sappiamo con chi prendercela.
Infatti, nel caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione, la cui sentenza si riporta al link in fondo all’articolo, riguarda proprio una richiesta di risarcimento danni per lesioni personali avanzata da una donna nei confronti del gestore di una scuola di equitazione per una caduta da cavallo.
Una causa lunghissima (14 solo in primo grado), iniziata nel 1989 e conclusa, una vlta per tutte, con la sentenza in commento depositata il 9 aprile 2015.
Gli ermellini osservano che “il giudice chiamato a stabilire se sussista la responsabilità civile del gestore d’una scuola d’equitazione, deve innanzitutto stabilire se tale attività possa qualificarsi “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c.: in caso affermativo l’assoggetterà alle previsioni di tale norma; in caso negativo valuterà se sia applicabile la diversa presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c..“
Ricordano però che “stabilire se una attività sia da reputare “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c., al fine di sottoporre chi la esercita alla presunzione prevista da quella norma, è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto“.
“Pericolosa”, ex art. 2050 c.c., è infatti l’attività potenzialmente causativa di danno non solo per la sua natura, ma anche per la natura dei mezzi adoperati.
Si legga in sentenza “esistono dunque attività pericolose di per sé, ed attività svolte in modo pericoloso, cioè pericolose in relazione al caso concreto: e per queste ultime l’accertamento della “pericolosità” non può che essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto di tutte le specificità della fattispecie, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità. La gestione d’una scuola d’equitazione può essere in concreto pericolosa, ma può anche non esserlo: tale requisito non sussiste in astratto, ma va accertato in concreto in base alle modalità con cui viene impartito l’insegnamento, alle caratteristiche degli animali impiegati ed alla qualità degli allievi”
Questa Corte, continuano i giudici, “ha da molto tempo suggerito, al riguardo, una massima di esperienza quale criterio orientativo per la soluzione dei casi pratici: ovvero quella consistente nel presumere che, di norma, impartire lezioni di equitazione a fanciulli o principianti comporta pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esperti; con la conseguenza che la prima attività (impartire lezioni a principianti) sarebbe pericolosa, la seconda (impartire lezioni ad esperti) non lo sarebbe.
Deve tuttavia essere ben chiaro che quella appena indicata non è una regula iuris, ma una mera massima d’esperienza, basata sull’id quod plerumque accidit: sicché non viola l’art. 2050 c.c. il giudice di merito che, motivando, ritenesse nel caso concreto pericolosa l’attività di insegnamento dell’equitazione impartita ad allievi esperti, ovvero ritenesse non pericoloso l’insegnamento dell’equitazione a fanciulli“.
Tra i motivi presentati al vaglio della Cassazione il ricorrente ritiene che la Corte d’appello “avrebbe errato nell’assoggettare la responsabilità del gestore d’una scuola di equitazione alla presunzione di cui all’art. 2052 c.c. (danno da animali) invece che a quella di cui all’art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolosa)” e spiega il proprio interesse a far valere tale errore deducendo che “dalla presunzione di cui all’art. 2050 c.c. ci si può liberare dimostrando di avere adottato le opportune cautele nello svolgimento dell’attività; dalla presunzione di cui all’art. 2052 c.c. invece ci si può liberare solo dimostrando il caso fortuito“.
Per la Corte l’affermazione non è esatta, e nel caso di specie la Corte d’appello non sarebbe potuta pervenire a conclusioni diverse nemmeno se avesse applicato l’art. 2050 c.c.. Di qui il difetto di interesse del ricorrente.
“La regola generale secondo cui chi invoca in giudizio il risarcimento del danno ha l’onere di provare la colpa del responsabile è in molti casi attenuata od esclusa dal legislatore, allo scopo di assicurare – per ragioni di politica legislativa – maggior tutela alla vittima dell’illecito o al partner contrattuale di un contraente inadempiente.
L’attenuazione del generale onere della prova può tuttavia avvenire con due gradi diversi di intensità, cui corrispondono inversamente altrettanti livelli crescenti del contenuto della prova liberatoria gravante sul responsabile.
In taluni casi, la legge solleva il danneggiato dall’onere di provare la colpa del responsabile (presunzione di colpa). È l’ipotesi di cui all’art. 1218 c.c., a norma del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La “causa non imputabile” è un dato meramente negativo, consistente nell’assenza di colpa: ciò vuoi dire che il debitore, quando sia gravato da una presunzione di colpa siffatta, se ne può liberare semplicemente dimostrando di non essere stato negligente, ovvero di avere adottato le cautele che la legge, il contratto o la comune prudenza di cui all’art. 1176 c.c. rendevano da lui esigibili.
In altri casi la legge, fermo restando l’esonero del danneggiato dal dovere provare la colpa del responsabile, addossa a quest’ultimo un onere probatorio più rigoroso, consistente nel dovere provare il fatto positivo, estraneo alla sua sfera di azione, che ha costituito la causa esclusiva del danno (presunzione di responsabilità).
Ricorrendo tale ipotesi, al convenuto nel giudizio di danno per andare esente da responsabilità non basterà dimostrare di avere tenuto una condotta diligente, ma sarà necessario dimostrare che il danno è dovuto ad una causa oggettiva a lui estranea.
La responsabilità del proprietario dell’animale per i danni da questo causati è da tempo inquadrata sia da questa Corte, sia dalla dottrina pressoché unanime, tra le ipotesi di responsabilità presunta, non tra quelle di colpa presunta.
Si tratta di un orientamento millenario, risalente all’istituto dell’actio de pauperie contemplata dal diritto romano classico, dal quale non esistono ragioni per discostarsi.
Secondo questo orientamento, la presunzione di responsabilità per danno causato da animali può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell’animale provi il caso fortuito, inteso quale fattore concreto del tutto estraneo alla sua condotta. Da ciò si è tratta la conseguenza che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell’uso della normale diligenza nella custodia dell’animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, e che è irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia“
In conclusione, dunque, “l’animale, infatti, sensu caret, e l’imprevedibilità dei suoi comportamenti non può per ciò costituire un caso fortuito, costituendo anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio“.
Articolo 2050 Codice Civile
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [1681, 2054].
Articolo 2052 Codice Civile
Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056] cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2051].
Articolo 1176 Codice Civile
Diligenza nell’adempimento
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata [2104, 2145 2, 2174, 2224 1, 2232, 2236].
Leggi il testo della sentenza
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