Art. 21-octies, annullabilità, obbligo di motivazione
“È manifestamente inammissibile – per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione, nonché per l'impropria richiesta di avallo interpretativo – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 – octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo. In primo luogo, l'ordinanza di rimessione, muovendo da un'incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale, non spiega se e come ritenere superabile l'indirizzo interpretativo che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche su cui verte il processo principale. Inoltre, il remittente omette di esperire un'interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata, non prendendo in considerazione l'orientamento secondo cui il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma costituendo la motivazione l'essenza stessa del legittimo esercizio del provvedimento amministrativo. Infine, la questione, così come prospettata, è diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale quanto a ricevere dalla Corte un improprio avallo interpretativo della norma censurata”.