Appalti pubblici: Avvalimento e termine per esperire ricorso per motivi aggiunti
L'avvalimento non ha solo la finalità di supplire all'assenza, in capo al concorrente ausiliato, dei requisiti di partecipazione, ma rileva anche per l'attribuzione del punteggio preferenziale eventualmente previsto dal bando: infatti, le risorse, i beni e le capacità dell'impresa ausiliaria contemplati nel contratto di avvalimento entrano a far parte organica della complessiva offerta presentata dalla concorrente e, dunque, è illogica e contraria alla "mens legis" dell'istituto (teso ad ampliare le opportunità di partecipazione alle gare pubbliche) una considerazione per così dire dimidiata della loro rilevanza, arbitrariamente circoscritta alla verifica dei soli criteri di qualificazione e non estesa pure all'apprezzamento degli eventuali elementi preferenziali che gli stessi arrechino all'offerta dell'ausiliata.
Nelle gare di appalto è certamente possibile dimostrare la disponibilità di un macchinario richiesto dal bando mediante un contratto di leasing relativo all'impresa ausiliaria. Non ha rilievo, in senso contrario, la facoltà, generalmente riconosciuta al concedente, di recedere da e/o risolvere il contratto di fornitura di sua iniziativa in ogni caso di inadempienze del fornitore, con conseguente automatica risoluzione del contratto di locazione: si tratta invero di una disciplina negoziale sostanzialmente riproduttiva della normativa codicistica che, oltretutto, limita ad ipotesi particolari (la clausola risolutiva espressa) la possibilità di disporre unilateralmente e stragiudizialmente la risoluzione negoziale
Le risorse, i beni e le capacità dell'impresa ausiliaria contemplati nel contratto di avvalimento entrano a far parte organica della complessiva offerta presentata dalla concorrente e, dunque, è illogica e contraria alla mens legis dell'istituto (teso ad ampliare le opportunità di partecipazione alle gare pubbliche) una considerazione per così dire dimidiata della loro rilevanza, arbitrariamente circoscritta alla verifica dei soli criteri di qualificazione e non estesa pure all'apprezzamento degli eventuali elementi preferenziali che gli stessi arrechino all'offerta dell'ausiliata.
Nel rito degli appalti, il termine per l'impugnazione, ex lege fissato in trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 79, comma V, D.Lg. 163/2006, può subire un incremento sino a dieci giorni in dipendenza dell'accesso agli atti di gara, adempimento spesso necessario per poter compiutamente articolare le proprie difese in giudizio. La norma, peraltro, non individua un termine rigido e fisso per l'accesso, atto a determinare, a valle, una parallela e predeterminata protrazione del termine per impugnare, ma, al contrario, si limita ad imporre all'Amministrazione di consentire l'accesso "entro dieci giorni": la conseguenza processuale è che il termine per impugnare, in quanto "modulare", non decorre sempre e comunque dalla scadenza del decimo giorno, ma dall'effettivo esercizio dell'accesso (che ben può avvenire prima).