Ancora spunti di riflessione in ordine alla vexata quaestio delle tutela del terzo leso …
Il comma 6-ter dell’art. 19, riservando al terzo la possibilità di sollecitare l’Amministrazione ad effettuare le verifiche di sua competenza e contemplando altresì la possibilità che avverso il silenzio mantenuto su tale istanza il terzo possa tutelarsi mediante l’azione ex art. 31 c.p.a., ha evidentemente presupposto che in esito alla presentazione della s.c.i.a. non si formi alcun provvedimento espresso o tacito e che pertanto le istanze sollecitatorie del terzo non hanno la finalità di eccitare dei poteri di autotutela amministrativa di secondo grado, bensì quelli inibitori di primo grado.
Nel sistema disegnato dall’art. 19 della L. 241/90, come modificato a seguito delle riforme del 2011 e del 2014, la tutela dell’affidamento del terzo, maturato a seguito del decorso del termine di cui ai comma 3 e 6 bis, rimane dunque affidata non alla formazione di un provvedimento implicito – di assenso alla attività o di diniego alla adozione di misure inibitorie – bensì alla specifica individuazione dei casi in cui alla Amministrazione è concesso di “intervenire” anche oltre il decorso del termine.
Tali casi erano, già prima del D.L. 138/2011, individuati nelle situazioni di cui al comma 4 (sussistenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente e la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, pericolo non suscettibile di venir meno mediante conformazione della attività alla normativa vigente), caratterizzate dalla presenza di un elevato interesse pubblicistico a fronte del quale il legislatore ha evidentemente ritenuto recessivo l’interesse del privato, nonché nelle situazioni di cui al comma 3 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà presentate dal privato false o mendaci), caratterizzate dalla assenza di un affidamento incolpevole del privato meritevole di tutela.
Con l’introduzione del comma 6 ter nel corpo dell’art. 19 L. 241/90 il legislatore non ha fatto altro che introdurre una ulteriore ipotesi in cui l’interesse del privato diventa recessivo, esponendo quest’ultimo al rischio di sentir dichiarare l’illegittimità della attività intrapresa con le conseguenti determinazioni conformative.
Il riconoscimento al terzo della possibilità di eccitare in qualsiasi momento le verifiche di competenza della Amministrazione e di agire avverso l’eventuale silenzio mantenuto su dette istanze sollecitatorie, non risulta funzionale solo agli interessi del terzo medesimo, ma anche all’interesse pubblicistico a che ogni nuova attività sia intrapresa nel rispetto della normativa vigente: il privato, infatti, sarà a maggior ragione indotto all’osservanza della legge nella consapevolezza che in qualsiasi momento il di lui operato possa essere sottoposto a verifica, sia pure solo su richiesta di un terzo titolare di interesse qualificato.