Acquisizione coattiva ex art. 42-bis T.U. espropriazioni e poteri del commissario ad acta
Il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall'articolo 42-bis D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327:
a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur;
b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell'art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l'amministrazione non abbia provveduto sull'istanza dell'interessato che abbia sollecitato l'esercizio del potere di cui al menzionato art. 42-bis.