Accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame e provvedimento non meramente confermativo
Anche se il c.p.a. non fa alcuna espressa menzione, né all’art. 55 e né aliunde, all’istituto del c.d. “accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame”, vale a dire della prassi processuale con cui il giudice amministrativo accompagna la sospensione, nelle more, dell’atto impugnato con l’ordine all’Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso, nello stesso codice non si ravvisano neppure espliciti divieti in tal senso, e talvolta possono anche sussistere ragioni di opportunità a tale riguardo.
L’ordinanza per «il riesame» determina solo l’effetto di obbligare la Pubblica amministrazione a rideterminarsi formalmente, ma lascia intatta la sfera di autonomia sostanziale e la responsabilità della stessa, per cui non dà luogo ad alcuna inibitoria consentendo l’adozione di una nuova decisione confermativa ovvero di una determinazione comunque non satisfattiva del privato.
Il nuovo atto, quando non meramente confermativo, porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure d’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest’ultimo.