Abusi edilizi: definizione del concetto di “interventi di ristrutturazione edilizia” e …
Infatti, per "ristrutturazione edilizia", di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001, si intendono quelle opere caratterizzate da una forte rilevanza sul piano della trasformazione edilizia, rispetto alla categoria di ristrutturazione più ampia individuata dall'art. 3 T.U. edilizia, con conseguente assoggettamento al previo rilascio del permesso di costruire; mentre sono qualificabili come di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo solo quegli interventi che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Del resto, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile (da soffitta o cantina ad abitazione) è urbanisticamente rilevante e, come tale, necessita di per sè di un titolo edilizio abilitativo; di conseguenza il mutamento de facto della destinazione d'uso integra una situazione di irregolarità, che può ed anzi deve essere rilevata dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di vigilanza. Infatti, in base all'art. 7, l. reg. 2 luglio 1987 n. 36, la modifica della destinazione d'uso, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga con o senza opere a tanto preordinate, è subordinata al rilascio di permesso di costruire allorquando, come nel caso di specie, abbia ad oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico.