Scuola e mobilità obbligatoria, Verona da ragione ai docenti
Scuola e mobilità obbligatoria, Verona da ragione ai docenti
TRIBUNALE DI VERONA Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, nella causa di lavoro n. 2539 /2016 promossa da
da (Omissis) (Avv.ti ANTONIO TRIPODI E CHIAMENTI ALESSANDRO)
Contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (Avv. LO GUARRO DARIO)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (Avv. LO GUARRO DARIO)
UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI VERONA (Avv. LO GUARRO DARIO)
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25/01/2017 osserva quanto segue
Con ricorso ex art.700 c.p.c. in corso di causa, (omissis), docente proveniente dalle Graduatorie ad esaurimento di Reggio Calabria, esponeva di aver partecipato alla fase C della procedura di mobilità obbligatoria per l’a.s. 2016/2017 per la scuola primaria, conseguendo un punteggio base di punti 51.0
Nella domanda di mobilità territoriale per l’assegnazione dell’ambito a livello nazionale la ricorrente aveva elencato una serie di ambiti territoriali sia in Calabria sia in altre Regioni: all’esito delle operazioni di mobilità la ricorrente era stata tuttavia collocata nell’ambito “Veneto 0001”, , laddove era accaduto che in altri ambiti territoriali dalla stessa indicati avrebbe potuto trovare invece agevole collocazione al posto di altri docenti che erano stati invece colà assegnati, nonostante vantassero punteggi inferiori al suo. In particolare la ricorrente ha indicato nominativi di docenti destinati all’ambito territoriale di Roma pur avendo punteggi inferiori al suo e senza essere titolari di uno dei criteri di precedenza stabiliti dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità.
La ricorrente si doleva che la procedura straordinaria di mobilità per l’a.s.
2016/2017, così come attuata dal CCNI di data 8.4.2016 e dalla O.M. n. 241 di pari data, avesse introdotto una disparità di trattamento tra docenti, penalizzandola ingiustamente nell’assegnazione dell’ambito territoriale indicato. Con riferimento al ”fumus boni iuris” si riportano di seguito le osservazioni svolte dal Tribunale di Verona in sede di reclamo vertente su identiche questioni (ordinanza in data 7.3.2017 RG 2432/16) “In sede di reclamo si ripropongono questioni che vedono ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di merito la nota problematica – in estrema sintesi: se sia accoglibile la tesi dei reclamanti che vedrebbe assegnare all’ordine delle preferenze espresse in domanda da ciascun docente valenza di primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità – che ha avuto risposte non univoche nelle pronunce intervenute sul territorio nazionale.
Il reclamo – per il quale il deposito in cartaceo e non in telematico non dà luogo ad alcuna forma di inammissibilità della domanda – è infondato per quanto concerne il profilo del fumus boni iuris, condividendo il Collegio integralmente le considerazioni svolte in ordinanza impugnata.
Non è stato contestato da parte reclamante che (omissis), per ciò che attiene l’ambito territoriale nel quale ha chiesto con preferenza di Essere trasferita rispetto a quello assegnato, abbia un punteggio superiore rispetto ad alcuni docenti assegnati all’ambito indicato (Molise 0002).
Sono gli stessi atti del giudizio a prospettare il fatto che altri insegnanti inseriti nella medesima fase C, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore a quello di (omissis), avessero in concreto ottenuto l’assegnazione negli ambiti indicati prioritariamente dalla ricorrente, sol perché avevano indicato in concreto l’ambito in esame ai primi posti delle preferenze espresse.
In tal senso si valuti il fatto che nell’ambito “Molise 0002” indicato prioritariamente dalla ricorrente come settima preferenza nella sua domanda di mobilità, risultano invece assegnati altri docenti con un punteggio anche sensibilmente inferiore a quello conseguito dalla ricorrente (18 + 6): (omissis) con punti 17; (omissis) con punti 17; (omissis) con punti 16; (omissis) con punti 14; (omissis) con punti 13.
La reclamata ha documentalmente dimostrato – in ciò non smentita dall’Amministrazione reclamante – che malgrado l’elencazione di numerosissimi ambiti territoriali variamente indicati in ordine di preferenza, è stata invece assegnata ad un ambito (VENETO 0003) mai nemmeno indicato tra le proprie preferenze.
Al contrario, avrebbe dovuto trovare adeguata collocazione grazie anche al suo elevato punteggio in altri ambiti nei quali invece sono stati inopinatamente assegnati altri docenti, sforniti di titoli di precedenza e incontestabilmente dotati di punteggi ampiamente inferiori a quello della
ricorrente (v. doc. n.15 Fascicolo 700 c.p.c).
E’ allora pacifico che la reclamata si sia vista in concreto scavalcare – e per diversi ambiti territoriali – da altri docenti, privi di titolo di precedenza e con punteggi inferiori al suo.
Né può ammettersi che l’Amministrazione si “trinceri” dietro l’ “algoritmo algebrico” del programma informatico che ha “guidato” le assegnazioni dei diversi ambiti territoriali: il programma doveva, difatti, tradurre in termini matematici i criteri e le priorità dettate dalle previsioni di legge e da quelle della contrattazione collettiva di settore.
La parte reclamante sostiene che la posizione della reclamata – avendo ella indicato solamente al settimo posto l’ambito territoriale indicato in ricorso – doveva “recedere” a fronte delle posizioni di altri suoi colleghi/e con minor punteggio ma che avrebbero indicato la sede ai primi posti dei rispettivi ordini di preferenza.
Si tratta di una “lettura” che non può essere condivisa in quanto non adeguatamente supportata dal quadro normativo o dalle previsioni collettive, come convincentemente motivato dal giudice dell’ordinanza reclamata.
L’art. 6 del CCNI di data 8.4.2016 al comma 1 disciplina “le fasi dei trasferimenti e dei passaggi”. Per la fase C, ossia per quella in scrutinio, detta disposizione prevede che “La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”. Il comma 2 dell’art. 6, poi, dispone che “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1”.
L’allegato 1, in particolare, stabilisce in relazione alla fase C che “l’ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell’art.13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.
Viene quindi stabilito che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nella istanza …” ed in particolare, come detto sopra, che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.
E’ dunque alla luce delle superiori indicazioni che, ai fini della mobilità, i docenti debbono aver espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella domanda.
Sul punto la disposizione generale di cui al citato art. 6 stabilisce chiaramente che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”; la previsione contenuta nell’allegato 1 conferma che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
Il fatto che la graduatoria debba quindi essere ricostruita con riguardo a ciascuna delle operazioni, ma anche “per ciascuna preferenza”, non può essere inteso in altro modo se non nel senso che debbano immaginarsi in fase di assegnazione tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse: il che equivale a reputare che la chiosa finale (“l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”) debba per forza essere letta in relazione alle graduatorie nelle quali il predetto punteggio è stato attribuito, ossia in relazione alle singole e specifiche graduatorie formulate per ciascuna differente preferenza espressa dal docente.
La parte reclamante enfatizza in contrario il dato normativo che refluirebbe dalla L.107/15.
Ma l’art. 1 comma 108 della legge 107/2015 così dispone: “Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilita’ territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita’ per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98; lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita’ su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo’ essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati.
I docenti assunti nella fase B e C del piano straordinario di assunzioni nell’a.s. 2015/16 , dunque, partecipano obbligatoriamente alla mobilità straordinaria sugli ambiti territoriali previsti a livello nazionale.
Ed anche l’art. 2 comma 3 del CCNI prevede: “i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art . 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall’apposita OM.
Nel quadro normativo e delle previsioni collettive globalmente valutati non è dato evincere l’esistenza di un criterio di assegnazione degli “ambiti territoriali” alternativo che debba prevalere sul criterio del punteggio (di impronta eminentemente “meritocratica”) non avendo i reclamanti provato che nel caso concreto il posto indicato dalla (Omissis) non potesse essere a lei assegnato, in ipotesi per la presenza di docenti che potessero vantare, a prescindere dal punteggio inferiore a quello della reclamata, titoli di precedenza ex lege o per la presenza di docenti che magari avessero partecipato alla mobilità in una fase antecedente e prioritaria rispetto alla fase C propria della reclamata.
Proprio l’estrema variabilità della posizione in graduatoria dello stesso docente nei diversi ambiti nazionali di assegnazione – a parità di punteggio dallo stesso vantato – lascia ben comprendere, anche sul piano della logica razionale e della obiettiva auspicabile sensatezza della doverosa attuazione dei criteri di legge, la totale inaccoglibilità della pretesa dell’Amministrazione reclamante di redigere un’unitaria graduatoria “di preferenza”, dovendosi invece inevitabilmente procedere a stilare una graduatoria in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogni ambito territoriale indicato nelle preferenze: solo a parità di punteggio tra docenti all’interno dello stesso ambito territoriale sarebbe stato allora possibile enfatizzare il dato relativo alla posizione di “preferenza” espressa dal docente in domanda per quello specifico ambito territoriale per determinare la prevalenza dell’uno o dell’altro per quell’ambito.
Il criterio indicato dall’Amministrazione porta difatti, come si è visto, in molti casi ad individuare la sede di destinazione del docente secondo percorsi guidati più dal caso che da reali criteri obiettivi, discendendo l’assegnaizone direttamente dalle più o meno scaltre o avvedute indicazioni preferenziali rese dal docente, il quale finisce per essere indebitamente penalizzato dall’eventuale indicazione ai primi posti di preferenza di sedi risultate (per le più svariate ragioni) maggiormente “appetibili” su scala nazionale (nelle quali maggiore è la probabilità di venir
superati da docenti con maggior punteggio), con evidente violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art.97 Cost per il quale nelle procedure selettive della P.A. dev’essere accordata precedenza a chi ha maggior merito oggettivo, ossia un maggior punteggio.
Si conferma, dunque, la violazione, da parte dell’Amministrazione dei criteri sopra enucleati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse, reputandosi che l’Amministrazione abbia violato l’art. 1, comma 108 della legge n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all’O.M.) nonché l’art. 6 CCNI mobilità scuola dell’8.4.2015 e dell’O.M. n. 241/2016.
Le superiori valutazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altro profilo di censura, e la cognizione sommaria tipica della presente sede di reclamo cautelare rende superflue ulteriori considerazioni: merita solo rilevare che il punto di vista qui adottato appare condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito che si è espressa in materia, ed in parte indicata dalla stessa parte reclamata, che va qui richiamata nelle motivazioni onde evitare di appesantire ulteriormente il presente provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.118 disp att. cpc, richiamandosi solo alcune delle ordinanze rese in materia dalla più recente giurisprudenza di merito: Trib. Venezia 24.1.17 RG 2442-16; Trib. Venezia 30.1.17 RG 2329-16; Trib. Padova 28.11.16 RG 2834-16; Trib. Cremona 16.1.17 RG 740/16; Trib. Treviso 24.1.2017 RG 1574-16; Trib. Benevento, n. cronol. 22116 del
16/11/2016; Trib. Mantova, n. cronol. 1621 del 24/10/2016; Trib. Brindisi, n. cronol. 18961 dell’11/10/2016.
Il Ministero resistente si è limitato ad allegare che nella Provincia di Reggio Calabria e negli altri ambiti calabresi nessun docente è stato trasferito nella fase C della mobilità.
La parte ricorrente ha tuttavia allegato la violazione dei criteri di legge e di contratto con riferimento esclusivamente agli ambiti territoriali del Lazio, rispetto ai quali la parte resistente ha opposto le ragioni in diritto sulla correttezza della procedura che devono ritenersi non condivisibili alla luce delle argomentazioni sopra riportate.
Si deve quindi ritenere, in questa fase di accertamento sommario, che, con riferimento agli ambiti territoriali del Lazio (indicati dalla parte ricorrente nella domanda di mobilità dal n. 22 al n. 45) il Miur non ha dimostrato elementi specifici in fatto e diritto che giustifichino la preferenza di docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente. Pertanto l’amministrazione convenuta ha violato i criteri dettati dalla legge e dalla contrattazione collettiva con riferimento alla attribuzione dei posti nella mobilità territoriale.
Deve pertanto ritenersi provato sotto il profilo del fumus boni iuris il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una sede in uno degli ambiti territoriali rispetto ai quali è stata dimostrata l’assegnazione ingiustificata di docenti con punteggio inferiore. L’ambito territoriale deve essere individuato in quello indicato dalla docente come preferenza immediatamente successiva a quelli della CALABRIA ( LAZIO 0001) e in via gradata agli altri ambiti territoriali del Lazio indicati nella domanda di mobilità.
Si ritiene sussistente il periculum in mora. In aggiunta ai verosimili disagi personali e familiari e patrimoniali derivanti dalla necessità di risiedere in una sede molto lontana dalla propria residenza familiare, la parte ricorrente ha prodotto certificazione attestante la situazione familiare (marito e tre figli di cui due minorenni). L’assegnazione presso un ambito territoriale notevolmente più vicino alla sede di residenza sicuramente costituisce misura adeguata per attenuare i disagi personali e familiari derivanti dalla attuale sede di lavoro.
Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite tenuto conto della novità delle questioni trattate nella causa e dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso ed ordina alla Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente presso una delle sedi nell’Ambito Territoriale LAZIO 0001 o in via gradata degli altri ambiti territoriale del Lazio indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità
2) spese compensate
Verona,11/03/2017
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
L’articolo Scuola e mobilità obbligatoria, Verona da ragione ai docenti sembra essere il primo su sentenze cassazione.