Mantenimento casalinga anche se in grado di lavorare
Mantenimento casalinga anche se in grado di lavorare
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza n. 789 del 13/01/2017
La Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato il caso di una casalinga quarantenne che, anche se in grado di lavorare, non ha perso l’assegno di mantenimento.
In poche parole, la donna mantiene questo diritto poichè la sua condizione (appunto di casalinga) non le ha permesso di acquisire una concreta e specifica professionalità e, per questo motivo, non ha ricevuto proposte lavorative.
Secondo quanto stabilito dai Giudici di Piazza Cavour, bisogna dunque tener presente la potenziale capacità di guadagno dei coniugi, l’effettiva possibilità di svolgere attività lavorativa e ogni altra circostanza concreata e non limitarsi a valutazione astratte o ipotetiche.
Infine, nel caso trattato dagli ermellini, è stato anche chiarito che il fatto di aver creato una nuova famiglia così come la nascita di un figlio dal nuovo compagno/a non determina automaticamente l’esclusione del diritto alimentare dell’ex coniuge poichè anche questa circostanza sopravvenuta deve essere valutata al fine di verificare in concreto la revoca o la modifica delle condizioni già stabilite.
Leggi il testo della sentenza n. 789-2017
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