Prestazione d’opera professionale nei confronti del coniuge
Prestazione d’opera professionale nei confronti del coniuge
Cassazione Civile sezione II Civile
Sentenza n. 24438/2016
La Suprema corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato il caso della prestazione d’opera professionale di un avvocato nei confronti della moglie.
La vicenda è più complicata del previsto, poiché il tutto riguarderebbe un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di denaro in cui i protagonisti sono oltre che marito e moglie anche contitolari dello stesso studio professionale associato.
In pratica, quel compenso che inizialmente a cui una parte aveva rinunciato proprio in considerazione del rapporto coniugale, veniva poi rivendicato in seguito alla intervenuta separazione fra gli stessi.
Diverse le decisioni nei giudizi di merito ma la Cassazione ha chiarito ogni dubbio sull’argomento rigettando il ricorso presentato dal marito ed affermando la gratuità della prestazione.
Normativa di riferimento
Articolo 2230 Codice Civile
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale [202] è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo della sentenza n.24438/2016
L’articolo Prestazione d’opera professionale nei confronti del coniuge sembra essere il primo su sentenze cassazione.