Le spese universitarie non aumentano l’assegno di mantenimento
Le spese universitarie dei figli non aumentano l’assegno di mantenimento
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 1
Ordinanza 27 ottobre 2015 – 14 gennaio 2016, n. 439
Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato un caso in cui l’ex coniuge richiedeva l’aumento dell’assegno di mantenimento a causa delle spese universitarie dei figli.
Fatto e diritto
Rilevato che in data 28 luglio 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
Rilevato che:
1. Con ricorso ex art. 9 della legge n. 898/1970 Concetta C. ha chiesto al Tribunale di Lecce la modifica delle condizioni economiche della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio con G.Z. per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli. Ha dedotto che, in seguito all’iscrizione del figlio P. all’Università di Urbino, non era più in condizione, con il proprio reddito e con il contributo mensile di 650 euro corrisposto dallo Z., di fare fronte alle esigenze dei figli, anche in considerazione del fatto che l’ex coniuge si era rifiutato di concorrere al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli rendendo inutiliter data la disposizione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio circa l’obbligo dello Z. di corrispondere il 50% delle spese straordinarie da concordare.
2. Si è costituito G.Z. eccependo l’inammissibilità e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale ha respinto il ricorso e la Corte di appello di Lecce con decreto dell’U dicembre 2012 ha respinto il reclamo rilevando che “la modifica richiesta dalla C., in ordine alla partecipazione dell’ex coniuge ad ulteriori e specifiche spese straordinarie, non risulta giustificata dalle mutate esigenze del figli I. e P., entrambi maggiorenni, posto che l’incremento delle spese per il loro mantenimento (determinato in particolare dalla sopravvenuta iscrizione anche di P. alla Università di Urbino, già frequentata dalla sorella I.) risulta sostanzialmente compensato dal reddito prodotto da I. nonché dalla borsa di studio percepita da P.; difatti dalla documentazione prodotta dal resistente risulta che la figlia I. ha svolto attività lavorativa, a tempo determinato, sin dal 5 agosto 2005, percependo nel 2010 un trattamento retributivo complessivo di 5.444,00 euro (come si evince dal relativo estratto conto previdenziale), mentre P. risulta vincitore di una borsa di studio, il cui importo, per l’anno universitario 2011/2012, è stato di curo 2.910,44 (prospetti ERSU Urbino prodotti in primo grado dallo Z.); pertanto rispetto alla situazione che ha determinato la precedente formulazione consensuale delle condizioni di divorzio, relative al mantenimento dei figli, non è sopravvenuta alcuna nuova circostanza idonea a giustificare la modifica richiesta dalla reclamante”.
4. Avverso il predetto decreto ricorre ex art. 111 Cost. la C. deducendo i seguenti motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 898/1970, degli artt. 147 e 148 c.c., dell’art. 737 c.p.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte ritenuti insussistenti i giustificati motivi necessari per la revisione della misura del contributo; per avere ai fini della valutazione circa la sussistenza delle condizioni per la revisione del contributo dovuto dal genitore con cui il figlio non convive, tenuto conto, non della capacità patrimoniale dei genitori, bensì del reddito dell’altro figlio, per di più prodotto in un periodo anteriore a quello di maturazione delle nuove spese ed insussistente al tempo della pronuncia; per avere solo apparentemente motivato la decisione; b) violazione degli artt. c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per avere la Corte fondato la decisione su di un fatto risultato attualmente inesistente. Ritenuto che:
5. 1.7. ricorso è inammissibile perché oltre a prospettare delle violazioni di legge astratte dal contesto della decisione è inteso a un riesame nel merito della decisione che è precluso nel giudizio di legittimità. Il ricorso è comunque infondato perché la decisione della Corte di appello è motivata sul rilievo della circostanza per cui l’incremento delle spese derivanti dal trasferimento di entrambi i figli nella sede universitaria di Urbino è compensato dalla sia pur saltuaria capacità reddituale degli stessi figli, i quali hanno dimostrato di poter avere, percependo borse di studio universitarie, idonee ad abbattere i costi di permanenza nella sede universitaria, e svolgendo attività lavorative, estive e/o collaterali allo studio, tali da incrementare le loro disponibilità finanziarie, di non gravare stabilmente e esclusivamente sui contributi economici dei genitori.
E’ anche estranea alla ratio decidendi e al contenuto della decisione impugnata l’affermazione della ricorrente per cui la Corte di appello non ha chiarito se abbia voluto revocare o ridurre il contributo dello Z. al mantenimento dei figli.
E’ infatti palese che la Corte di appello si è limitata a respingere la richiesta di elevare tale contributo che ha lasciato immutato nella misura stabilita nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente che non conduce a una diversa valutazione rispetto a quella di inammissibilità del ricorso proposta dalla sopra riportata relazione;
ritenuto che, nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussistono le condizioni di legge per la compensazione delle spese. Infatti, a tal fine, oltre alla fondatezza della richiesta di parte ricorrente, relativa alla precisazione del contenuto confermativo della decisione impugnata circa la permanenza del contributo a carico dello Z., viene in rilievo la natura e la peculiarità della controversia che evidenzia una strenua conflittualità rispetto a una tematica, qual’è il sostegno economico al compimento degli studi universitari dei figli, che ben potrebbe trovare una risoluzione più adeguata e utile al superiore interesse dei figli in sede di composizione amichevole del conflitto fra i genitori.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
L’articolo Le spese universitarie non aumentano l’assegno di mantenimento sembra essere il primo su sentenze cassazione.