I contratti atipici nelle procedura ad evidenza pubblica
Sia la concessione di servizi, che quella di beni, fuoriescono dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, il quale, all'art. 30, dichiara applicabili alla (sola) concessione di servizi i propri principi fondamentali e quelli dell'ordinamento comunitario ed impone una minima forma concorrenziale costituita da una gara informale cui devono essere invitati almeno cinque concorrenti con predeterminazione dei criteri selettivi. Gli stessi principi di trasparenza, pubblicità e concorrenzialità sono stati dichiarati applicabili anche alla concessione di spazi pubblici.
Non vi sono ragioni per negare alle amministrazioni pubbliche la possibilità di stipulare contratti atipici, purché siano vantaggiosi per l’interesse pubblico (d.lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti).