Misure di salvaguardia urbanistica e limiti temporali
La previsione di cui all’art. 12, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), e cioè delle misure di salvaguardia, pur essendo funzionali alla tutela dell’interesse di salvaguardia dell’ordinato assetto del territorio, devono essere bilanciate con altri interessi parimenti rilevanti, fra cui il diritto di proprietà.
Il generale principio della temporaneità delle misure di salvaguardia, aventi natura eccezionale e derogatoria, e della ragionevole durata del loro termine di efficacia, vincola le Amministrazioni in generale, ed anche le Regioni, al fine di evitare un incontrollato trascinamento in avanti della durata delle suddette misure impeditive, onde scongiurare il rischio che all’effetto tipico, di natura meramente cautelare, si sovrapponga quello improprio di una permanente compressione del diritto di proprietà, anche con riferimento ai pur tutelati valori ambientali (art. 12, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, T.U. Edilizia).
La previsione di cui all’art. 12, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), e cioè delle misure di salvaguardia, è finalizzata ad evitare che la non ancora intervenuta approvazione da parte della Regione, o comunque di altra autorità competente, di eventuali previsioni di non edificabilità previste dal piano in vigore consenta ai proprietari delle aree interessate di realizzare nuove costruzioni nel periodo intercorrente tra la predisposizione di un nuovo piano e l’approvazione di questo da parte della Regione, in tal modo eludendo, durante tale fase, le stesse previsioni contenute nel progettato nuovo piano.