La prevedibilità del pericolo nelle ordinanze sindacali di necessità e urgenza ex art. 54, D. …
Il potere extra ordinem attribuito al Sindaco dall’art. 54, D.Lgs. n. 267/2000 può essere esercitato solo per affrontare circostanze di carattere davvero eccezionale e impreviste, costituenti concreta e impellente minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento; si evince, pertanto, illegittima l’ordinanza sindacale adottata per fronteggiare una situazione in cui la dedotta pericolosità fosse prevista da tempo dall’Amministrazione, oltreché addebitabile a quest’ultima per averla negligentemente trascurata.