Opposizione a decreto penale, oblazione e poteri decisori del GIP
Opposizione a decreto penale, oblazione e poteri decisori del GIP
Corte di Cassazione Sentenza n. 23856/2016
Articolo a cura dell’avv. Gaia Li Causi
Il presente articolo trae spunto dalla recente sentenza n. 23856/2016 emessa dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione in data 15.01.2016 e depositata in data 08.06.2016.
Con ordinanza dell’8 luglio 2015 il GIP del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza a pronunciare, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, una declaratoria di improcedibilità per violazione del principio ne bis in idem.
Con tempestiva opposizione al decreto penale di condanna emesso, l’imputato D.L. formulava due istanze. In via principale chiedeva l’emissione di una sentenza di improcedibilità proprio per violazione del predetto principio; in subordine chiedeva di essere ammesso alla oblazione.
Premettendo come la richiesta di ammissione all’oblazione fosse subordinata ad una verifica della improcedibilità per violazione del ne bis in idem – e come il Giudice per le indagini preliminari dopo l’emissione del decreto penale di condanna non possedesse più tali poteri decisori – il Gip del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza, disponendo invece il giudizio.
Parimenti, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, affermando la competenza del Gip e disponendo pertanto la restituzione degli atti.
Sul punto è, quindi, intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 23856/2016 che ha risolto affermando la definitiva competenza del Gip del Tribunale di Napoli.
Nel ragionamento seguito dai Giudici della Suprema Corte particolare rilevanza ha assunto la sentenza n. 14 del 2015 della Corte Costituzionale, ove si affermava “che lì dove venga, in sede di opposizione, richiesta l’ammissione alla oblazione ciò non preclude l’applicazione da parte del giudice – nell’ambito del relativo subprocedimento di cui all’art. 141 disp. Att. c.p.p. – della particolare decisione di cui all’art. 129 c.p.p. invocata dall’opponente in modo specifico e argomentato nel medesimo atto di opposizione”.
Viene dunque ribadito dalla Suprema Corte il principio che postula la prevalenza della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto agli altri provvedimenti decisionali adottabili dal giudice. E questo anche in caso di opposizione a decreto penale di condanna, ove in capo al giudice che lo ha emanato permane inalterata anche la cognizione nel merito necessaria ai fini di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Riprendendo quanto affermato dal Giudice delle Leggi, la decisione sulla domanda di oblazione, ai sensi dell’art. 464 comma 2 c.p.p., rappresenta “una eccezione alla carenza di poteri decisori sul merito dell’azione penale da parte del Gip investito dell’opposizione a decreto. Ove abbinata ad una domanda di oblazione, l’opposizione non determina, in effetti – se non all’esito del rigetto di detta domanda – l’instaurazione di un giudizio a carattere lato sensu impugnatorio. Determina, invece, l’instaurazione di un sub-procedimento davanti allo stesso giudice per le indagini preliminari, regolato dall’art. 141 disp. att. cod. proc. pen. e che prevede anche l’interlocuzione del pubblico ministero. In esito ad esso, il giudice è chiamato ad adottare un provvedimento decisorio che implica un esame del merito dell’imputazione”.
Sulla scorta di tale sentenza della Corte Costituzionale la Suprema Corte con la decisione in esame affermava, pertanto, la competenza del Gip del Tribunale di Napoli, stabilendo come il suo potere decisorio fosse finalizzato “non solo alla esclusiva verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per l’ammissione all’oblazione, ma esteso a tutte le ipotesi contemplate dall’art. 129 c.p.p., sia pure nei limiti della indicazione contenuta e sostenuta nell’atto di opposizione”.
Leggi il testo della sentenza n. 23856/2016
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