Diritto di accesso agli atti ispettivi e tutela della riservatezza del lavoratore
È illegittimo il rigetto di un’istanza avanzata da una società, tendente ad accedere ai verbali ispettivi della Direzione Territoriale del Lavoro, motivato con riferimento alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni, nel caso in cui, tra i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e la società accedente, non sia più in atto, da tempo (nella specie da più di tre anni), alcun rapporto di lavoro. In tal caso, infatti, non esistendo più un rapporto di lavoro in atto e considerato anche che le dichiarazioni controverse sono risalenti a più di tre anni prima, non risulta giustificato invocare la prevalenza delle esigenze di riservatezza del lavoratore rispetto al diritto di difesa di chi ha presentato la domanda ostensiva.