Omicidio premeditato, uccide la moglie perchè voleva separarsi
Omicidio premeditato, uccide la moglie perché voleva separarsi
Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 5 febbraio – 3 maggio 2016, n. 18460
Presidente Savani – Relatore Settembre
Ritenuto in fatto
1. C.S. veniva condannato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, con sentenza confermata dalla Corte d’assise d’appello in data 15/2/2013, alla pena di anni trenta di reclusione, oltre pene accessorie e sanzioni civili, per l’omicidio premeditato della moglie R.M.R. (capo A), per lesioni volontarie in danno dei due figli minori (capo B) e per incendio della cosa propria (capo C). La sentenza, impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, veniva annullata limitatamente al riconoscimento della premeditazione e al trattamento sanzionatorio.
La Corte d’assise di appello di Catania – giudicando in sede di rinvio – ha, con la sentenza impugnata, confermato la circostanza aggravante e l’entità della pena inflitta.
2. La vicenda rappresenta l’epilogo drammatico della fine di un rapporto coniugale, da cui erano nati due gemelli, aventi l’età di tre anni al momento del fatto. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, alle ore 7,00 circa del mattino del (OMISSIS) l’imputato – sottufficiale dell’Aeronautica e in procinto di separarsi, contro la sua volontà, dalla moglie – versò prima sulla donna, che si trovava in cucina a fare la colazione, dell’alcool, cui dette fuoco con l’accendigas e, successivamente, l’intero contenuto della bottiglia di alcool e parte di una bottiglia di benzina che si era in precedenza procurato. Quindi, al fine di simulare una accidentalità, dette fuoco ad alcuni indumenti, creando due distinti focolai di incendio: uno, a ridosso della porta di una stanza con armadio a ponte, comprendente un’anta dell’armadio, un materasso e alcuni indumenti; un altro, nella stanza dei bambini, quasi al centro del vano, comprendente materiale tessile accumulato su un materassino gonfiabile.
La donna riportò ustioni diffuse di 2 e 3 grado per il 75% del corpo e decedette dopo dieci giorni di ricovero in rianimazione; i due bambini riportarono ustioni alle mani, al volto e al collo con prognosi di quindici giorni.
3. Il Giudice del rinvio ha, seppur con motivazione diversa rispetto a quello di primo grado, ritenuto sussistente l’aggravante della premeditazione sulla base, essenzialmente, di due elementi: il fatto che – secondo quanto ricostruito sulla base delle testimonianze acquisite – l’imputato si era procurato, in precedenza, la benzina (circa 1,5 litri contenuti in una bottiglia portata appositamente in casa) con cui alimentò e aggravò le conseguenze dell’incendio già appiccato sul corpo della moglie; sul fatto che predispose, durante la notte, mentre la moglie dormiva nella stanza coi bambini, le condizioni per simulare un incendio accidentale dell’abitazione, anche a costo di provocare la morte dei figli (proposito da cui, secondo i giudici di merito, era poi receduto).
3.1. Il fatto che C. si fosse procurato in precedenza, e di proposito, la benzina è stato desunto – innanzitutto – dalle dichiarazioni della stessa vittima, la quale, appena soccorsa dai vicini di casa, accusò il marito dicendo che “aveva premeditato”, che “c’era la benzina in casa” (teste L.F. ) e che “aveva già organizzato tutto e si era procurato la benzina” (teste Ca. ). Lo stesso riferì al personale dell’ambulanza (teste S. , al quale disse che il marito le aveva riversato alcol e benzina addosso, l’aveva chiusa in bagno e le aveva dato fuoco) e al medico del 118 (il dr. U. , al quale disse che il proprio marito l’aveva cosparsa di alcol e benzina e le aveva dato fuoco). Alla stessa conclusione hanno aggiunto i giudici – portano stringenti argomenti di ordine logico, apparendo inverosimile che l’imputato – secondo il suo dire – si fosse recato sul momento in garage per prelevare il liquido combustibile, sia perché i vicini accorsero alle prime grida di aiuto della donna, sia perché non è credibile che la moglie, già ustionata con l’alcol, se ne fosse rimasta in bagno ad attendere, silente, che il marito tornasse per portare a termine l’opera intrapresa. Né, aggiungono, l’imputato ha fornito convincenti spiegazioni a lui favorevoli, essendosi prima avvalso della facoltà di non rispondere e dando, poi, versioni contraddittorie, smentite, peraltro, dai condomini dello stabile, che hanno descritto una sequenza concentrata in pochi minuti, durante i quali l’imputato non avrebbe potuto compiere tutte le attività che gli sono addebitate.
A favore della premeditazione convergono pure, secondo i giudici di merito, altre circostanze quantomeno sospette: il fatto che la sera precedente C. si era presentato a casa dello zio materno della vittima – ove era in corso una festa per sollecitare la moglie a far rientro in casa ed il fatto che aveva preso con sé i bambini e invitato la moglie a tornare con la sua autovettura; il fatto che, giunto a casa, aveva parcheggiato l’auto in garage, dove era solitamente parcheggiata l’auto della moglie; il fatto che due giorni prima del tragico fatto, il 10 novembre, C. aveva appreso dall’avvocato quali sarebbero state le condizioni – anche patrimoniali – della separazione e ne era rimasto sconvolto; il fatto che ai colleghi di lavoro l’imputato era apparso – nei giorni precedenti l’omicidio – molto turbato, anche in considerazione dell’investimento economico da lui effettuato nelle attività della moglie; il fatto che l’iniziativa della separazione era partita da quest’ultima.
3.2. Quanto alla simulazione dell’incendio, i giudici hanno valorizzato gli accertamenti di polizia giudiziaria, secondo cui i focolai di incendio si erano sviluppati in stanze diverse, non collegati tra loro e senza possibilità di inneschi accidentali; inoltre, il fatto che l’incendio che aveva interessato la stanza dei bambini era stato certamente alimentato con benzina ed il fatto che C. non ha saputo spiegare in che modo la benzina sia finita presso il letto dei figli. Tanto è avvalorato dal fatto che C. non dormì, quella notte, insieme alla moglie nel letto matrimoniale, giacché questa rimase a dormire nella camera dei bambini, e dal fatto che anche i bambini hanno accusato il padre di aver dato loro fuoco.
4. Contro la sentenza suddetta ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, dolendosi sia della riconosciuta premeditazione che della negazione delle attenuanti generiche.
4.1. Per quanto riguarda la premeditazione dell’omicidio – richiamato l’insegnamento giurisprudenziale e dottrinario, secondo cui occorre, per la sua sussistenza, sia un elemento temporale, rappresentato dalla presenza di un adeguato spatium deliberandi tra l’ideazione e l’attuazione del proposito criminoso, sia una componente squisitamente ideologica, data dal perdurare nell’animo dei soggetto di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile lamenta che la Corte d’appello non abbia dato prova né dell’uno né dell’altro.
A tal fine passa in rassegna sia le emergenze probatorie valorizzate dalla Corte di merito, sia quelle da questa trascurate per rilevare che la premeditazione attribuita all’imputato – è incompatibile con i mezzi da lui adoperati per uccidere la moglie (solo alcol denaturato e un litro e mezzo di benzina) e col fatto che dovette procurarsi sul momento, scendendo in garage, il combustibile necessario. Inoltre, tutta l’azione da lui posta in essere rivela l’improvvisazione della risoluzione, sia per la scelta del tempo (la mattina, quando avrebbe potuto approfittare della notte), sia dei mezzi (il liquido infiammabile, quando avrebbe potuto usare strumenti più efficaci) che per le modalità (l’uso di una bottiglietta di alcol con ugello – che lo esponeva al rischio di un ritorno di fiamma – con la quale inseguì la moglie nelle varie stanze dell’appartamento). Né poteva sfuggire a C. che la messinscena degli incendi sarebbe stata subito compresa e che sarebbe stata accertata la presenza di benzina sul pigiama che egli stesso indossava, anche perché i focolai erano distanti tra loro e lontani da possibili inneschi. Illogica, poi, è la ricostruzione dell’occorso operata in sentenza, giacché C. non avrebbe potuto accumulare il materiale da incendiare durante la notte, anche nella stanza in cui dormiva la moglie, senza fare rumore e destare sospetti, e non avrebbe potuto ignorare che alcuni materiali da lui utilizzati (il materassino di gomma) non erano adatti alla combustione. Altrettanto illogicamente – aggiunge – i Giudici hanno dato peso alle dichiarazioni del bambino (secondo cui la madre aveva dormito con loro durante la notte), trattandosi di dichiarazioni provenienti da soggetto che – una volta addormentato – non poteva sapere se la madre fosse rimasta al suo fianco. Peraltro, il fatto che la donna avesse dormito coi bambini è smentito dalle riprese fotografiche effettuate dai carabinieri, che evidenziano oggetti su entrambi i comodini della stanza matrimoniale e dal fatto che il materassino ai piedi delle culle non era apparecchiato per accogliere una persona.
Particolare cura pone poi il ricorrente nella confutazione della ricostruzione operata dai Giudici di merito – della dinamica dell’omicidio, per escludere che la benzina si trovasse già nell’appartamento allorché C. diede avvio all’azione delittuosa. A tal fine valorizza le dichiarazioni della vittima, che avrebbe parlato di alcol e, poi, di benzina utilizzata per darle fuoco; le dichiarazioni di Ca.Fr. , che avrebbe visto l’imputato scendere le scale, verso le ore 7,15, mentre era ancora in pigiama; il ritrovamento di tracce ematiche appartenenti secondo il ricorrente – alla vittima nei pressi del garage; le dichiarazioni di un condomino (D.M. ), che non avrebbe notato le tracce suddette verso le ore 7.10 (prima, cioè, che C. scendesse in garage). Contesta, poi, che l’imputato sia caduto in contraddizione sul punto – in quanto, sostiene, questi ha dato una versione coerente e costante nel tempo – e che si tratti di versione contrastante con quelle dei testi, i quali hanno potuto riferire solo quanto appreso dall’esterno e – in ordine ai tempi – con l’approssimazione tipica di simili circostanze. Infine, passa in rassegna gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte di merito – l’accompagnamento dei figli alla festa della zia la sera precedente, il parcheggio dell’auto propria nel posto solitamente occupato dall’auto della moglie, le impressioni dei colleghi di lavoro, il colloquio col legale – per negare loro valenza indiziante (ai fini che qui interessano), in quanto privi della significazione loro attribuita e aventi tutti una spiegazione alternativa. Sottolinea, infine, che C. è stato sottoposto a numerosi test psicologici (i test “Iat”, “Tara” e “Millon”) da parte di esperti – anche nominati dal Giudice – e che tutti hanno escluso il carattere premeditato dell’azione, riconducendola ad una personalità di tipo ossessivo/compulsivo, e lamenta che l’esito di tali accertamenti sia stato trascurato dai giudicanti; così come è stato trascurato che l’imputato è portatore di fattori di rischio genetico, evidenziati dagli esperti, che lo portano a reagire in modo impulsivo ed aggressivo alle stimolazioni che coinvolgono la sfera affettiva.
4.2. In ordine al reato di cui al capo B), lamenta che sia stata affermata la procedibilità del reato nonostante la mancanza di querela, resa necessaria dall’esclusione – per quanto sopra sostenuto – della premeditazione.
4.3. Infine, lamenta che siano state immotivatamente negate le attenuanti generiche, omettendo ogni considerazione sulla vita pregressa di C. , il comportamento mite e ossequioso tenuto in aula e la grave condizione psicologica in cui il delitto è maturato e valorizzando esclusivamente la gravità del reato e il comportamento processuale.
5. Con memoria del 20/1/2016 le parti civili R.C. , V.A. e V.M.C. hanno chiesto la dichiarazioni di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Il riconoscimento della premeditazione è passato – nel giudizio della Corte di merito – attraverso l’approfondimento di due momenti dell’azione delittuosa: il procacciamento della benzina e l’approntamento di due focolai di incendio.
1.1. Il fatto che C. si fosse procurato anzitempo la benzina con cui alimentò le fiamme sul corpo della moglie è stato desunto, sostanzialmente, dalle modalità dell’azione delittuosa, che non permettono di ipotizzare il frazionamento della stessa nei due momenti sostenuti – insistentemente – dalla difesa, oltre che dal C. stesso. In maniera del tutto logica è stato fatto rilevare che R.M.R. , ustionata con l’alcol e, pertanto, fortemente sofferente per il fuoco appiccato sulla sua persona, oltre che avvertita delle intenzioni omicide del marito, non se ne sarebbe stata silente e indifferente ad aspettare – per almeno tre quattro o minuti – che quest’ultimo si recasse in garage per prelevare altro combustibile e tornasse in casa per completare l’opera intrapresa, ma avrebbe levato subito fortissimi lamenti – certamente percepibili dai condomini dello stabile già nella fase descritta dalla difesa – che avrebbero determinato l’accorrere degli stessi e, verosimilmente, l’interruzione dell’azione omicida. Invece, rilevano i giudici, l’azione è stata certamente unica, dal momento che tutti i testi sentiti hanno avvertito immediatamente il putiferio scatenato dall’imputato e le disperate richieste di aiuto della donna, sicché, accorsi sul posto, trovarono già quest’ultima e l’appartamento avvolti dalle fiamme. C. non ebbe il tempo, quindi, né la possibilità di recarsi in garage per prelevare, sul momento, la benzina; consequenziale – e dotata di intrinseca logicità – è, pertanto, l’affermazione che egli si era procurato, ed aveva portato in casa, il combustibile con sufficiente anticipo – quantomeno dalla sera precedente – per utilizzarlo al momento debito e, comunque, quando i freni inibitori si fossero sciolti e avessero lasciato campo all’istinto omicida maturato in lui. Di tanto è stata trovata conferma nelle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha reso, nel tempo, dichiarazioni sempre discordanti e contraddittorie – parlando, alternativamente, di benzina solitamente detenuta in garage; di benzina procurata alcuni giorni prima per soccorrere la moglie rimasta in panne con l’automobile; di non ricordare quando si era procurata la benzina – con le quali ha reso palese che la sua difesa era strumentalmente rivolta ad escludere la premeditazione e lontana da uno standard di ragionevole plausibilità.
1.1.2. È vero – come sostenuto dalla difesa – che la Corte d’appello ha inteso sostenere la ricostruzione più sfavorevole all’imputato con argomenti ulteriori, che non sono conducenti rispetto alla conclusione assunta. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che l’imputato si recò, la sera precedente l’omicidio, a casa della zia della moglie per prelevare quest’ultima e i bambini e sollecitarli a fare rientro in casa; al fatto che, quella sera, parcheggiò la sua auto nel posto “solitamente” occupato dall’auto della moglie”; al fatto che i colleghi di lavoro di C. avevano notato il suo accentuato turbamento già “nell’ultimo mese”, sicché gli avevano consigliato di astenersi dalla guida degli automezzi militari. Tali circostanze hanno, effettivamente, la spiegazione alternativa (e anche più plausibile) propugnata dalla difesa, in quanto sarebbe stato più facile a C. rimanere a casa, la sera precedente, per organizzare l’omicidio; il parcheggio nel posto “solitamente” occupato dalla moglie si spiega più logicamente col fatto che C. era stato il primo a raggiungere l’abitazione; il forte turbamento notato dai colleghi era precedente all’incontro col legale – avvenuto appena due giorni prima dell’omicidio – e si spiega, come riconosciuto in sentenza, col fatto che C. subiva la separazione, che l’avrebbe privato della casa coniugale, l’avrebbe allontanato dai figli e avrebbe compromesso l’investimento economico da lui effettuato nell’impresa della moglie: trattasi di eventualità che sconcerta, com’è facile arguire, ogni persona “normale”, anche priva della “venalità” gratuitamente attribuita all’imputato dalla Corte di merito. E tuttavia tali incongruenze logiche non sono tali da scalfire il solido impianto argomentativo della decisione, fondato, per quanto si è detto, su (altri) fatti obbiettivi, che prescindono dalla opinabile lettura dei comportamenti tenuti da C. nel periodo antecedente al fatto, giacché, oltre al (fortissimo) argomento logico sopra esposto, a favore della ricostruzione operata dalla Corte d’appello militano anche le dichiarazioni della vittima, la quale, finché rimase cosciente, a tutti i soggetti incontrati (vicini di casa, personale del 118, medici del pronto soccorso) riferì che “c’era la benzina in casa” (così disse a L.F.M. ); che il marito “le aveva buttato alcol e benzina addosso” e l’aveva chiusa in bagno (a S. ); che, mentre si trovava in cucina, “lui è arrivato da dietro, ha buttato alcol e benzina addosso” e l’ha chiusa in bagno (ancora a S. ); che il marito l’aveva cosparsa di benzina e le aveva dato fuoco (a U. ). In nessun racconto della donna vi è, all’evidenza, una scissione in fasi della condotta omicidiaria e particolarmente significativa è la seconda ricostruzione operata con S. , laddove è detto che anche la benzina fu utilizzata contro di lei mentre era in cucina, giacché, pacificamente (anche per la difesa), l’azione delittuosa prese avvio proprio dalla cucina; il che significa che la benzina fu utilizzata fin dalle prime fasi dell’aggressione e non in un momento successivo, quando l’alcol si era rivelato insufficiente. Il che spiega perché la Corte d’appello abbia tralasciato di considerare l’ulteriore argomento della difesa, poggiante sulle dichiarazioni del teste Ca. , secondo cui C. fu visto uscire di casa, in pigiama, la mattina del fatto e pochi minuti prima che cominciasse il trambusto, mentre si dirigeva verso le scale: tale testimonianza, invero, non conforta, necessariamente, la tesi che C. si stesse dirigendo in garage, posto che la sua abitazione si trovava al primo piano (nulla toglie che si sia arrestato prima) e posto che la ricostruzione da lui operata confligge, per quanto è stato detto, col fatto che, a quell’ora e in quel momento, non si udivano ancora le disperate richieste di aiuto della moglie. Quanto alle macchie ematiche notate “accanto alla porta che dà accesso al garage” (pag. 11 della sentenza impugnata), del tutto apodittica è l’affermazione difensiva che fossero appartenenti alla vittima, posto che nessuna indagine risulta svolta sulle stesse.
A tanto va aggiunto che, ove anche risultasse confermata la tesi difensiva (che C. si sia armato di benzina la mattina stessa dell’omicidio), non verrebbe per questo meno la prova della premeditazione, giacché resterebbe fermo il dato, inequivocabile, che C. si procurò la benzina con largo anticipo rispetto all’avvio dell’azione delittuosa, né di tale armamento ha dato plausibile spiegazione nel corso dei numerosi interrogatori cui è stato sottoposto (anzi, è sempre entrato in contraddizione con sé stesso. E anche la spiegazione meno inverosimile da lui fornita – l’avere sempre una scorta di benzina in garage contrasta col dato, certo, che la benzina era detenuta in una bottiglia di plastica; vale a dire, in un contenitore improvvisato, il più pericoloso tra quelli utilizzabili per scopi di conservazione).
1.2. Ugualmente significativo, e conducente nella direzione ritenuta dalla Corte di merito, è anche l’ulteriore dato rappresentato dalla predisposizione di due focolai di incendio – alimentati con benzina – in stanze diverse, non collegati tra loro e senza possibilità di inneschi accidentali. Consequenziale, e non contraddetta con pertinenti argomenti, è la deduzione che C. non poté approntare i due focolai quella mattina stessa, dopo aver dato avvio all’azione delittuosa, ma dovette muoversi anzitempo, durante la notte, al fine di simulare un incendio che apparisse accidentale e lo scagionasse da responsabilità. Trattasi, anche in questo caso, di ricostruzione dotata di intrinseca logicità, giacché effettivamente, per comune esperienza, nei pochissimi minuti che separarono le invocazioni della donna e l’accorrere dei vicini, C. non ebbe sicuramente il tempo di approntare i cumuli di materiale (indumenti, materassino e finanche l’anta di un armadio) necessari ad alimentare i fuochi e, verosimilmente, neanche l’istinto di soprassedere dal perseguire la moglie nel mentre quest’ultima tentava disperatamente di sfuggirgli.
1.2.1. Anche in questo caso la ricostruzione operata dalla Corte di merito non è intaccata dalle critiche difensive, incentrate, principalmente, sul rilievo che la donna dormì – secondo la difesa – nella camera matrimoniale, insieme al marito, e che – ove avesse dormito nella stanza coi bambini – si sarebbe accorta degli strani movimenti fatti nella stanza stessa. Sul punto va rilevata la sostanziale neutralità dell’argomento utilizzato dalla Corte di merito per motivare il suo convincimento; e che anche in questo caso appare più plausibile la tesi difensiva, secondo cui la donna dormì – quella notte – nel letto matrimoniale, nella stessa stanza col marito, giacché proprio in questo modo si spiega la predisposizione dei focolai di incendio nella stanza dei bambini e nella stanza attigua alla camera matrimoniale. Né introducono motivi di certezza le dichiarazioni di uno dei bambini – secondo cui la madre dormì con loro durante la notte – giacché è ben possibile, e forse anche probabile, che la donna si sia allontanata da loro dopo averli addormentati. La difficoltà di accertare come siano andate le cose non toglie valore, però, al dato – questo si incontrovertibile – che nella stanza dei bambini fu predisposto un cumulo di oggetti a cui fu dato fuoco, alimentato con benzina, e che detto focolaio era distante da quello rinvenuto nella stanza con l’armadio a ponte. È questo il dato – giova sottolinearlo, per sgombrare il campo dalle ipotesi hinc et inde formulate – che testimonia contro C. , giacché rivela che, effettivamente, l’imputato si adoperò con anticipo per simulare l’incendio accidentale della casa, e quindi lavorò ad una serie programmata di eventi, indicativi della pervicacia con cui perseguì l’intento criminoso.
1.3. La dimostrazione – data in sentenza – che C. si procurò con anticipo i mezzi per uccidere la moglie e per simulare il caso fortuito sono effettivamente indicativi della programmazione del delitto e, quindi, della premeditazione. È esatto – come rimarcato in sentenza e come sostenuto dal ricorrente – che la circostanza aggravante della premeditazione richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell’animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l’altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere – fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito – di un intervallo di tempo apprezzabile, la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente determinata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (ex multis, Cass., n. 25797 del 18/6/2015).
Sulla base della ricostruzione del fatto – come operata dai giudici di merito – è di tutta evidenza la sussistenza dell’elemento cronologico, avendo C. deciso l’uccisione della moglie quantomeno dal giorno prima ed avendo avuto a disposizione tutta la notte per riflettere sulla gravità dell’azione; quanto alla fermezza del proposito, non risulta dalla sentenza – e neppure è stato indicato nei motivi di ricorso – un qualche atteggiamento idoneo a palesare il recesso dalla risoluzione intrapresa e callidamente portata a termine. Né rappresentano elementi distonici rispetto a questa conclusione le valutazioni dei periti, sia di quello d’ufficio che di quelli di parte, essendo tutte basate sull’indagine personologica e ancorate ad una ricostruzione del fatto diversa da quella operata – sulla base di elementi fattuali e logicamente interpretati – dalla Corte d’appello.
2. Nessuna censura merita, altresì, la qualificazione del delitto di cui al capo B). Per il combinato disposto degli artt. 582, 585 e 576 cod. pen. il reato di lesioni personali posto in essere nei confronti del discendente è procedibile d’ufficio, allorché vi sia premeditazione. Nel caso di specie la Corte d’appello ha del tutto congruamente e logicamente argomentato circa la finalità dell’incendio appiccato nella stanza dei bambini, funzionale, nel giudizio della Corte di merito, alla simulazione del caso fortuito. In tale ricostruzione dell’occorso è implicito il giudizio sulla premeditazione delle lesioni, essendo le stesse conseguenza inevitabile dell’incendio come sopra provocato e quindi rientrante nel fuoco della volontà sotto forma di dolo diretto.
3. Manifestamente infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso, con cui è censurato il diniego delle attenuanti generiche. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass., n. 41365 del 28/10/2010; sez. 4, n. 23679 del 23/4/2013). Nella specie, le attenuanti generiche sono state negate in considerazione della particolare gravità dei reati ascritti all’imputato e delle modalità di realizzazione, dimostrative di insensibilità verso le sofferenze altrui, nonché della callidità del comportamento processuale, che non ha rivelato segni di resipiscenza, né la consapevolezza dell’enormità del gesto. Il percorso argomentativo del giudice del merito si rivela rispettoso dei criteri normativi di determinazione della pena e si sottrae alle censure di illegittimità mosse col ricorso. Peraltro, i criteri impiegati dal giudice di merito ai fini di tale diniego non possono essere sindacati in questa sede di legittimità, in quanto non appaiono manifestamente inconferenti rispetto alle previsioni dell’art. 133 c.p., che, come affermato da costante giurisprudenza, delinea, sia pure in modo non esclusivo, il perimetro entro il quale sono racchiusi gli elementi, oggettivi e soggettivi, che possono essere valutati ai fini dell’art. 62 bis c.p. (cfr. Cass., n. 3609 del 18/1/2011; Cass. Sez. 1^ 13/11/1997, Ingardia; Sez. 2^ 27/02/1997, Zampilla; Sez. 1^, 6/10/1995, Biondo).
4. Consegue a quanto sopra che il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in ragione delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in Euro 1.000. Egli va anche condannato alle rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute da ciascuna parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre accessori di legge, per ognuna.
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