Alla luce del principio di irretroattività della legge non può riconoscersi rilevanza alla …
Il principio di irretroattività sebbene non costituzionalizzato fuori dalla materia penale:
– rappresenta un principio generale dell’ordinamento, come si desume dall’art. 11 della Preleggi che espressamente statuisce che la «legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»;
– trova un suo fondamento ulteriore nei principi di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, la cui crescente importanza è confermata anche dalla giurisprudenza sovranazionale, tanto della Corte di giustizia quanto della Corte europea per la tutela dei diritti dell’uomo;
– assume un rilievo ancora maggiore laddove la legge in ipotesi retroattiva consente, come accade nel caso di specie, l’adozione di provvedimenti sostanzialmente ablatori, in grado di produrre nella sfera giuridica del privato effetti fortemente negativi, che incidono tanto sulla reputazione individuale (perché presuppongono l’assenza dei requisiti di onorabilità) quanto sulla libertà di iniziativa economica (perché precludono la titolarità di partecipazioni al capitale di determinate società); provvedimenti, quindi, in senso lato espropriativi, perché sottraggono al soggetto che ne è destinatario un prerogativa (la possibilità di essere titolari di rapporti di partecipazione societaria oltre una certa soglia) che attiene alla sua stessa capacità giuridica, dando luogo a una forma di incapacità speciale;
In questo contesto è evidente che la scelta nel senso della retroattività, sebbene non astrattamente preclusa al legislatore, deve, tuttavia, essere esplicita e univoca.
La retroattività della legge (specie quando la legge fonda il potere di adottare provvedimenti fortemente restrittivi della sfera giuridica del privato) rappresenta, infatti, un’ eccezione e, come tale, deve essere esplicita, dovendosi, in mancanza di una previsione univoca, optare per l’interpretazione che esclude la retroattività, in conformità ai richiamati principi generali dell’ordinamento giuridico.