Concessioni demaniali marittime
I motivi sono infondati, in quanto, pur nella loro diversità, muovono dal comune presupposto che si sia in presenza di una vera e propria concessione demaniale e non di un atto di assenso al solo, urgente per ritenute ragioni di interesse pubblico, utilizzo del bene ai sensi dell’art. 38 Cod. nav..
La qualificazione dell’atto impugnato nel senso sopra indicato (punto 6) comporta il rigetto di tutte le censure indicate, in quanto il rispetto delle modalità procedimentali prospettate nelle censure in esame, a prescindere dalla loro fondatezza, attengono al rilascio della concessione definitiva e non anche dell’atto di assenso all’occupazione, del tutto urgente e comunque temporanea, del bene.
La responsabilità civile da provvedimento illegittimo presuppone l’esistenza, tra i suoi elementi genetici, dell’illegittimità dell’atto che in questo caso, per le ragioni sopra esposte, non sussiste. Non può, pertanto, ritenersi integrata la fattispecie di responsabilità e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda risarcitoria.