Autorizzazione antisismica preventiva
Autorizzazione antisismica preventiva
Corte di Cassazione sezione III Penale
sentenza 8 ottobre 2015 – 14 gennaio 2016, n. 1145
Presidente Fiale – Relatore Andronio
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza del 30 Ottobre 2013, il Tribunale di Salerno ha condannato l’imputato alla pena di euro 2000,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato in zona sismica, «senza avere prima ottenuto l’autorizzazione sismica e/o deposito strutturale delle opere al competente ufficio, un fabbricato per civile abitazione»; con autorizzazione successivamente rilasciata il 26 luglio 2011.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello, chiedendo: 1) l’assoluzione, «perché il fatto non sussiste», sul rilievo che l’imputato si sarebbe limitato a eseguire opere di ampliamento di un fabbricato già esistente, per le quali non era necessario dotarsi di alcuna autorizzazione sismica; 2) la dichiarazione di prescrizione del reato, perché la sua consumazione non avrebbe dovuto essere individuata nel deposito degli atti presso la Regione, avvenuto il 26 luglio 2011, ma nel momento in cui avrebbero dovuto essere assolte le formalità omesse, ovvero prima dell’inizio dei lavori; lavori che erano iniziati nell’anno 2007 e, comunque, erano terminati nell’anno 2008, essendo presente in atti un certificato di collaudo dei 3 giugno 2009; 3) la diminuzione della pena.
Considerato in diritto
3. – L’impugnazione – che è stata trasmessa a questa Corte dalla Corte d’appello di Salerno con ordinanza del 3 marzo 2015 e che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda – non è fondata. Nondimeno, deve essere dichiarata la prescrizione dei reato.
3.1. – Il primo e il terzo motivo di doglianza, riferiti alla pretesa preesistenza di un immobile e alla determinazione della pena, sono inammissibili, perché consistono in censure in punto di fatto, con le quali non si prospettano né violazioni di legge, né lacune o vizi logici della sentenza impugnata, ma semplicemente si sollecita un riesame di tali profili; si tratta, in altri termini, di motivi che non sono riconducibili a nessuna delle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
3.2. – Quanto al secondo motivo di doglianza, relativo alla prescrizione, deve preliminarmente essere affrontata la questione della natura istantanea o permanente degli illeciti di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94. Sul punto, com’è noto, vi è stato un contrasto giurisprudenziale nell’ambito della terza sezione della Corte di cassazione.
3.2.1. – Il più recente filone giurisprudenziale (da ultimo sostenuto da sez. 3, 11 febbraio 2014, n. 12235, rv. 258738; sez. 3. 4 giugno 2013, n. 29737, rv. 255823) ritiene che il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto, ovvero non termina l’intervento edilizio. Si riprendono, in particolare, le osservazioni contenute nella precedente sentenza sez. 3, 17 febbraio 2011, n. 17217, secondo cui «la lesione dell’interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell’autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell’autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell’omissione» e, inoltre, «il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a “produrre l’effetto” del reato sottraendosi al controllo dell’autorità competente». Secondo tale orientamento, vi è un’intima correlazione tra la procedura di rilascio dei permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell’autorizzazione per l’edificazione in zona sismica: al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell’opera, atteso che senza l’acquisizione dell’autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio «il riconoscimento della natura permanente (fino all’ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire» (nello stesso senso, sez. 3, 25 giugno 2008, n. 35912, rv. 241093, e sez. 3, 5 dicembre 2007, n. 3069/2008, rv. 238629; con riferimento alla normativa previgente, sez. 3, 19 marzo 1999, n. 7873, rv. 214501). Se ne conclude che i reati previsti dai richiamati artt. 93 e 94 e sanzionati dal successivo art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2000, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione.
3.2.2. – Secondo un diverso, più risalente, orientamento (sostenuto, da ultimo, da sez. 3, 30 maggio 2012, n. 37060; sez. 3, 26 maggio 2011, n. 23656, Rv. 250487; sez. 3, 8 ottobre 2008, n. 41854, Rv. 241383), il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la loro natura istantanea. Si fa, in particolare applicazione del principio affermato dalle sezioni unite, con la decisione 14 luglio 1999, n. 18, rv 213933, sotto la vigenza della abrogata legge n. 64 del 1974, secondo cui: «I reati previsti dalla legge n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell’omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell’avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei». Tale orientamento è stato negli anni richiamato e condiviso da: sez. 3, 8 ottobre 2008, n. 41858, rv. 241424; sez. 3, 8 ottobre 2008, n. 41854, rv. 241383; sez. 3, 13 novembre 2003, n. 3351/2004, rv. 227396.
3.2.3. – Questo Collegio ritiene di dover aderire al primo degli orientamenti sopra richiamati, seguito nelle più recenti decisioni. Infatti, come da ultimo evidenziato nella sentenza n. 12235 del 2014, la persistenza dell’offesa al bene giuridico tutelato deve essere mantenuta concettualmente distinta dall’apertura formale di un procedimento amministrativo e comunque dalla possibilità di un controllo postumo, attivate dall’adempimento tardivo del contravventore; con la conseguenza che la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all’interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono anche se (anzi proprio perché) l’amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale o non ha attivato alcun controllo.
3.2.4. – Ne discende, quanto al caso in esame, che il reato deve ritenersi prescritto, sia se si ritiene – come fa il ricorrente – che le opere siano state concluse nel giugno del 2008, sia se si ritiene – come fa invece il Tribunale – che le stesse si siano concluse nel giugno del 2009. L’ultimazione delle opere è infatti precedente rispetto alla trasmissione degli atti alla Regione e al rilascio della relativa autorizzazione (26 luglio 2011). Il termine prescrizionale per le contravvenzioni, che è di cinque anni, a partire dall’entrata in vigore delle modifiche all’art. 157 c.p. e art. 161 c.p., comma 2, operate dalla legge n. 251 del 2005, applicabili ratione temporis ai fatti per cui si procede, è in ogni caso decorso alla data della pronuncia della presente sentenza.
4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. La presente sentenza deve essere trasmessa all’ufficio tecnico della Regione Campania, ai sensi dell’art. 100 del d.P.R. n. 380 del 2001.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa all’ufficio tecnico della Regione Campania.
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