La riforma Madia e la riscrittura della disciplina in tema di organizzazione e pubblico …
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
(GU n.187 del 13-8-2015)
Capo III
PERSONALE
Art. 11
Dirigenza pubblica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in materia
di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici
uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato
in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di
accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio
del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e
caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo le
previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca
dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo
professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei
ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della
tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli,
alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei
dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli
delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici
nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di ricerca
e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della
distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di
sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici
anche per la dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispetto
della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza
nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse
amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza
scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di
reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante
con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati
con modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',
l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure
trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di
merito e incompatibilita' con cariche politiche e sindacali;
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica
del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del
concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento
e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del
Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta
Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei
dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel
suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti
pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della
dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica
del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di un ruolo
unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti
locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione
per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al
numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del
direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermo
restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della
figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti
di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa e controllo della legalita' dell'azione
amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai
dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di
coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono
iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di
cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione
del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente
in materia di contenimento della spesa di personale, specifica
disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce
professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al
presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza
nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche
come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro
che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e
per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di
accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli
enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di
attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa e controllo della legalita' dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano
se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento
degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le citta'
metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale
ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita'
dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di
ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche,
dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via
associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in
sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in
attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli
enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del
citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti
di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalita'
dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, gia' iscritti nel
predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonche' ai
soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai
vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta
ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal
titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle leggi
regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre
2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei
rapporti con la pubblica amministrazione;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di
selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori
pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui
alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti,
definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema
amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di
accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del
corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i
primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in
relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a
esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della
dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla
base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale
e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali
e delle autorita' indipendenti; previsione di sezioni speciali del
corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di
selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico
per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di
posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e
non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente
lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilita' di
reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria
finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo
esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un
organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in
relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a
esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con
eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di
mancato superamento dell'esame di conferma;
d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici
dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto
organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con
eventuale trasformazione della natura giuridica, con il
coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di
riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina
dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e
c), in modo da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei
contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
possibilita' di avvalersi, per le attivita' di reclutamento e di
formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con
procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali
e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola
nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei
trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di
formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti:
definizione di obblighi formativi annuali e delle modalita' del
relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella
formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare
gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette
attivita' di formazione;
f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza:
semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita' tra le
amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei
casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo assenso
delle amministrazioni di appartenenza per la mobilita' della
dirigenza medica e sanitaria;
g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali:
possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a
ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per
ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di
competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della
complessita', delle responsabilita' organizzative e delle risorse
umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base
di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai
criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b);
rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente,
dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il
settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero
predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti,
sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad
uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni
di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto
nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e
criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano
conto della diversita' delle esperienze maturate, anche in
amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante
delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli
incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere
entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende
acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non
assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative,
fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente
eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative
percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non
statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che
si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo
anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla
lettera a) del presente comma;
h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali:
durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo
degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per
una sola volta, purche' motivato e nei soli casi nei quali il
dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato
raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;
equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilita'
di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo
strettamente necessario al completamento delle procedure per il
conferimento del nuovo incarico;
i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del
trattamento economico fondamentale e della parte fissa della
retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di
incarico e loro collocamento in disponibilita'; disciplina della
decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di
collocamento in disponibilita' successivo a valutazione negativa;
loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in
altre amministrazioni ovvero nelle societa' partecipate dalle
amministrazioni pubbliche, o per svolgere attivita' lavorativa nel
settore privato, con sospensione del periodo di disponibilita';
possibile destinazione allo svolgimento di attivita' di supporto
presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di
lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di
incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione
della possibilita', per i dirigenti collocati in disponibilita', di
formulare istanza di ricollocazione in qualita' di funzionario, in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni;
l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei
suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;
costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della
valutazione;
m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti: riordino
delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare
dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' amministrativo-contabile, con
particolare riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti
della responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della
responsabilita' disciplinare ai comportamenti effettivamente
imputabili ai dirigenti stessi;
n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di
ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente
destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione
fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della
retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in
riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della
retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo
collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera
amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente;
definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo
stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia
dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di
posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di ciascun
dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di un
decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un decimo dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della
disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle
disponibilita' dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito
istituzionale dell'identita' dei destinatari dei suddetti premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati
alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;
o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale
riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei
dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli
incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento
economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento
degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni
di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita;
riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle
amministrazioni nazionali;
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore
generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario,
nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei
servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del
procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione,
definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli,
previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza
dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale
composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle
regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei
istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere
per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito
di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti
nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da
ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma
che procede secondo le modalita' del citato articolo 3-bis del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni;
sistema di verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari
e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla
garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del
programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di
reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi
ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati
motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o
regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita';
selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei
direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove
previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi
socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali,
scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni
regionali composte da esperti di qualificate istituzioni
scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli
idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali
devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza
dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti
o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione delle
modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di
rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti
al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non
definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno
erariale per condotte dolose.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi
alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del
parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema
di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura
stabiliti dal presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 12
Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in
materia di natura e durata degli incarichi direttivi
dell'Avvocatura dello Stato
1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e'
inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati
generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con
l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle
sue funzioni e assicurano l'omogeneita' delle difese e delle
consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati
dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni
dalla data di avvio della procedura selettiva.
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato
distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per
la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico puo'
essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla
data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione
da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo
rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per
una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla
data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma,
lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato
generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli
incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali
del candidato, nonche' della professionalita' acquisita, desunta in
particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio
e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello
Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda
formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per
il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di
reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive nel
medesimo ufficio».
Art. 13
Semplificazione delle attivita'
degli enti pubblici di ricerca
1. Al fine di favorire e semplificare le attivita' degli enti
pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative piu'
consone alle peculiarita' degli scopi istituzionali di tali enti,
anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e
del documento European Framework for Research Careers, con
particolare riguardo alla liberta' di ricerca e all'autonomia
professionale; consentire la portabilita' dei progetti di ricerca e
la relativa titolarita' valorizzando la specificita' del modello
contrattuale del sistema degli enti di ricerca;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole
piu' snello e piu' appropriato a gestirne la peculiarita' dei tempi e
delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle
partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di
missioni fuori sede finalizzate ad attivita' di ricerca, del
reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le
altre attivita' proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita'
ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli
preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli
amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente
a quelli di tipo «a budget»;
e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo
coordinamento con le migliori pratiche internazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilita' con le
norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del
parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema
di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
Art. 14
Promozione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di
nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',
garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della
performance organizzativa e individuale all'interno delle
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano
altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno,
individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche'
sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei
commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole
inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,
della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione
del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e
da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche
comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali».
Art. 15
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale per il personale delle Forze armate
1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale). – 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di
rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui
all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Capo IV
DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Art. 16
Procedure e criteri comuni per l'esercizio
di deleghe legislative di semplificazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso
termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di
semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna
materia, con le modifiche strettamente necessarie per il
coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle
lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche
strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi
dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della
materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con
quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la
piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i
destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri direttivi
indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente
i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente
articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo
adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui ai commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
Art. 17
Riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi
di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con
le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato
accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento
della capacita' dei candidati di utilizzare e applicare a problemi
specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilita' di
svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove
concorsuali relative a diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni
pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione
delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire
adeguate partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione
uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e professionale in
tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione
delle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con la
predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza
dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di
misure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione
dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale;
definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero
dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei
termini di validita' delle graduatorie; per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente
comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica,
l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie
siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore
della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua
inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al
concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni
giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione
ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato
alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento
in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in
relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di
controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)
e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo
delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto tecnico
alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e
valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione
del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e
rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della
contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di
contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei
controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla
stessa; definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento
della funzione di consulenza in materia di contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione
integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito e la parita' di
trattamento tra categorie omogenee, nonche' di accelerare le
procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento
medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti
pubblici, al fine di garantire l'effettivita' del controllo, con
attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della
relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle
liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni,
differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro
delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati
maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con
il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale
da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' al centro per l'impiego territorialmente competente della
comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di copertura
della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto
dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate
dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze
organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di
prevenire il precariato;
p) previsione della facolta', per le amministrazioni pubbliche,
di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base
volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della
retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo,
garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, la possibilita' di conseguire l'invarianza della contribuzione
previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse
effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per
retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel
rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve
comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti
previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica come limite
alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di
facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialita';
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al
fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi
distinti per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di
efficienza e qualita' dei servizi e delle attivita' delle
amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche
mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione
degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una
maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della
disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione
di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della
pubblica amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e
rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di
responsabilita' dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilita'
agli stessi della responsabilita' amministrativo-contabile per
l'attivita' gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni
pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi
in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materia
di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della
disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al
contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di
lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni
pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile
dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare
riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte
delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa
alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche
di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalita' di
copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente,
nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni
pubbliche, nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento
numerico di lavoratori con disabilita' da parte del centro per
l'impiego territorialmente competente.
2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono
essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o piu'
decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16,
purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo
11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i
soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',
la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne'
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».