Le SS.UU. sulla particolare tenuità del fatto
Le SS.UU. sulla particolare tenuità del fatto
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali
Cass. n. 43264 dep. 27/10/2015
(Articolo a cura dell’Avv. Gaia Li Causi)
GIUDICE DI PACE: SI ALLA PARTICOLARE TENUITA’ ANCHE IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Può la mancata comparizione della persona offesa, all’udienza davanti al giudice di pace, essere interpretata come opposizione alla dichiarazione particolare tenuità del fatto, ex art. 34 d. lgs. 274/2000?
Il quesito trae origine da una vicenda sottoposta all’attenzione del Giudice di Pace di Chiusa che, con sentenza resa in data 28 gennaio 2014, pur innanzi ad una mancata comparizione della persona offesa, riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare il fatto di particolare tenuità.
Assegnataria del ricorso, in presenza di un netto contrasto giurisprudenziale, la Quinta Sezione Penale rimetteva quindi la questione alle Sezioni Unite.
Secondo un primo orientamento, infatti, la mancata comparizione della persona offesa doveva essere valutata come un fatto neutro e, pertanto, non poteva essere interpretata come volontà di non opposizione (Cass. Sez. V, n. 49781 del 21.09.2012).
Secondo altro orientamento, invece, la decisione di non comparire della persona offesa implicava una volontà di rinuncia all’esercizio di tutte le facoltà processuali previste dalla legge, tra cui quella di opporsi all’esito del procedimento per particolare tenuità del fatto (Cass. sez. V, n. 9700 del 5.12.2008).
Con la sentenza n. 43264 del 2015 la Suprema Corte, a Sezioni Unite, aderisce a quest’ultimo orientamento affermando che “Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di cui all’art. 34, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n.274”.
Per giungere a tale conclusione, i giudici della Suprema Corte sono partiti dall’analisi del 3 ° comma dell’art. 34 D. Lgs. 274/2000, in base al quale “Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.
La pronuncia di non procedibilità, pertanto, può essere esclusa unicamente in presenza di una presa di posizione da parte della persona offesa (o dell’imputato) che abbia il valore di una opposizione. In tal senso già si era espressa con ordinanza n. 63 del 2007 la Corte Costituzionale che aveva osservato come occorresse “ai fini dell’operatività dell’istituto de quo, nella fase successiva all’azione penale, non già una condizione positiva (il “consenso”), ma una condizione negativa (la non opposizione)”.
Pertanto, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, ai fini della esclusione di una pronuncia per particolare tenuità del fatto occorre necessariamente che la volontà di opposizione sia espressa, non potendo altrimenti essere desunta da altri atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà.
Leggi il testo della sentenza n. 43264 del 2015
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