L’avvalimento “interno” nel Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
La direttiva CE n.18/2004 (art. 47, comma 2 e art. 48, comma 3) ammette che un operatore economico possa, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi (donde l'istituto dell'avvalimento e/o della locazione finanziaria con altri soggetti).
A fortiori la trasmissibilità di un requisito partecipativo incidente sulle capacità economico-finanziarie o tecnico professionali deve essere consentita – in mancanza di diversa e motivata scelta della stazione appaltante – all'interno di un raggruppamento di imprese che si presenta alla gara come un unico soggetto giuridico.
Il requisito oggetto di avvalimento è integrato, ai sensi della lex specialis, dal mero effettivo svolgimento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, indice dell'acquisizione della capacità tecnica necessarie ai fini della partecipazione della gara de qua. Evidenziato che a tale conclusione è dato pervenire anche sulla scorta della previsione della lex specialis che consente l'integrazione del requisito de quo mediante servizi di progettazione svolti in relazione a lavori di carattere privato, a riprova del fatto che la finalità preminente della previsione del requisito in discorso è la dimostrazione della maturazione di una sufficiente esperienza nel settore in esame che, come si è detto, non è contraddetta dalla predicata violazione di una norma (come quella che vieta il ricorso al subappalto) vigente solo per i servizi affidati da committenti pubblici.