Il duplice profilo del nesso causale nel danno da ritardo
Con riguardo alla tematica del danno da illegittimità provvedimentale, nella quale rientra quella del danno da ingiustificato ritardo dell’Amministrazione, ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura dell’obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c. occorre stabilire una relazione di causalità tra la condotta della P.A. e il danno ingiusto, muovendo dall’applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Segnatamente, ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura dell’obbligo risarcitorio occorre – in conformità alla struttura bipolare dell’illecito extracontrattuale – un duplice nesso causale: in primo luogo, quello tra condotta ed evento, nel senso di lesione di un interesse giuridicamente protetto (cd. causalità materiale) e, in secondo luogo, quello tra evento e conseguenze dannose, sotto forma di pregiudizi di carattere patrimoniale (cd. causalità giuridica)