Accertamento dell’obbligo di provvedere, silenzio-inadempimento e interesse del privato ricorrente
L'improcedibilità del ricorso di primo grado a seguito del sopravvenuto difetto d'interesse conseguente al sopravvenuto esplicito diniego non fa venir meno l'interesse a conseguire una decisione sull'autonoma domanda di accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere entro i termini di legge, nella prospettiva della futura proponibilità di una domanda risarcitoria di cui sussistano almeno potenzialmente i presupposti; a supporto di tale ricostruzione depone la disciplina dettata dall'art. 34 comma 3, c.p.a., secondo cui quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori; tale norma, pur se relativa all'azione di annullamento, esprime una regula iuris, che – riconnettendosi al principio generale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e al corollario, che a tale premessa consegue, dell'ammissibilità di azioni di accertamento anche atipiche – non può che estendersi anche al giudizio avverso il silenzio.