Compensazione delle spese di lite, cosa dice la Cassazione
Compensazione delle spese di lite, cosa dice la Cassazione
Corte di Cassazione, sezione III Civile
Sentenza 16 luglio – 19 ottobre 2015, n. 21083
Presidente Vivaldi – Relatore Scrima
Svolgimento del processo
D.A. proponeva appello nei confronti della sentenza del 3 febbraio 2011 con cui il Giudice di Pace di Napoli -pronunciando sulla domanda proposta dal D. e volta alla declaratoria di responsabilità di A.D.A.S.R. nella produzione del sinistro stradale avvenuto nel 2009, tra il veicolo di proprietà dell’attore e il veicolo di proprietà del convenuto A.D.A. ed assicurato dalla convenuta Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.a., e alla condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni – aveva dichiarato l’improponibilità della domanda nei confronti di A.D.A. e condannato la predetta società assicuratrice al pagamento di Euro 1.400,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni, nonché alle spese di lite, in favore dell’attore. Gli appellati restavano contumaci.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 maggio 2012, in accoglimento dell’appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava proponibile la domanda nei confronti di A.D.A.S.R. , rideterminava le spese del primo grado del giudizio in favore del D. e compensava per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale D.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 e 4 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c.”.
Il D. censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di appello, sostenendo che, nel caso di specie, non ricorrerebbero i presupposti per l’operata compensazione, essendo stati i due motivi di gravame totalmente accolti e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione in parola; a tale ultimo riguardo il ricorrente contesta le motivazioni indicate sul punto dal predetto Giudice e cioè “le ragioni della decisione, la natura dell’impugnazione, l’esito complessivo del gravame (accolto soltanto in maniera parziale) nonché il comportamento tenuto dalle parti appellate (rimaste contumaci)”.
Inoltre, ad avviso del D. , la motivazione della sentenza in tema di compensazione delle spese sarebbe contraddittoria con quanto deciso e con l’esito del giudizio, essendo stato il gravame integralmente accolto mentre nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte inerente alla operata compensazione delle spese di quel grado, si afferma che l’appello è stato accolto solo parzialmente.
1.1. Il motivo é fondato.
Effettivamente, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di secondo grado, il gravame è stato accolto in foto, alla luce delle conclusioni dell’atto di appello richiamate espressamente in sede di precisazione delle conclusioni, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, e con le quali il D. aveva chiesto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado “nella misura più giusta e congrua di cui alla Tariffa Professionale, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione e motivando le eventuali decurtazioni della nota spese depositate”.
Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi 58, comma 1 della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all’esame ratione temporis (atto di citazione notificato il 13 luglio 2009), può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o, come nel caso all’esame, la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o, come nella fattispecie pure ritenuto dal Giudice dal merito, dalla “natura dell’impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
L’esame di ogni altra questione pure proposta dal ricorrente resta assorbito da quanto precede.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.
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