E’ violenza sessuale “palpare” i gluitei di una donna
E’ violenza sessuale “palpare” i gluitei di una donna
Corte di Cassazione, sezione III Penale
Sentenza 7 ottobre 2014 – 15 giugno 2015, n. 24895
Presidente Teresi – Relatore Savino
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riportas, ha esaminato il caso di un uomo, condannato al Tribunale di Viterbo perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ha costretto una donna a subire, mediante violenza, consistita nell’impedirle movimenti e minacce, atti sessuali e ad ascoltare parole e discorsi dal contenuto osceno.
La Cassazione ha spiegato che il comportamento tenuto dall’imputato, ovvero aver toccato non casualmente i glutei della vittima, anche se al di sopra dei vestiti, integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale, in quanto la contravvenzione, ai sensi dell’art. 660 c.p., si configura soltanto in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento, invasivi ed insistiti, diversi dall’abuso sessuale
Si legge nel testo della sentenza: “I giudici di merito, difatti, hanno correttamente collocato la condotta criminosa posta in essere dall’imputato nell’ambito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 609 bis c.p., richiamando puntualmente il principio di diritto affermato da questa Corte sul punto, secondo cui “integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale. Se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso.”
Articoli di riferimento:
Articolo 586 Codice Penale
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [571 2, 572 2, 630 2].
Articolo 590 Codice Penale
Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.
Se la lesione è grave [583], la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima [583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Articolo 609 bis Codice Penale
Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Articolo 660 Codice Penale
Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.
Leggi il testo della sentenza
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