Liquidazione onorari avvocati, se errati la Cassazione decide nel merito
Liquidazione degli onorari degli avvocati, se errati la Cassazione decide nel merito
Suprema Corte di Cassazione Sezione III Civile
Sentenza 12 giugno – 27 agosto 2015, n. 17237
Presidente Chiarini – Relatore Vincenti
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso che interesserà molti avvocati poichè riguarda le somme liquidate ai legali dai giudici.
In tema di liquidazione delle spese processuali, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che “possono essere denunciate in sede di legittimità unicamente le violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di indicare le singoli voci contestate, in modo tale da permette il controllo di legittimità senza bisogno di effettuare altre indagini“
Nel ricorso presentato alla Suprema Corte, veniva prospettata la violazione di legge “in ordine alla liquidazione delle spese legali“.
La Corte territoriale avrebbe liquidato alla parte vittoriosa spese legali in misura superiore rispetto a quanto dovuto in base alle tariffe professionali e, inoltre, anche la liquidazione degli onorari sarebbe stata ben superiore al massimo stabilito per lo scaglione di riferimento, così come sarebbe superiore al consentito la liquidazione dei diritti.
Per gli ermellini il ricorso è fondato poichè “è principio consolidato quello per cui la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Casa., 7 agosto 2009, n. 18086; Casa., 4 luglio 2011, n. 14542; Casa., 19 novembre 2014, n. 24635).
Nella specie, la ricorrente ha assolto l’onere di indicare le singole voci di tariffa rilevanti ai fini della liquidazione di diritti ed onorari processuali, specificando il valore della causa, nonché le somme liquidate con la sentenza gravata.
Pur non essendo state indicate puntualmente le norme che si assumono violate, la censura risulta sufficientemente specifica, giacché consente agevolmente di individuare la tariffa professionale di riferimento in quella approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in vigore dal 2 giugno 2004, applicabile ratione temporis“
Pertanto, “Il motivo va, dunque, accolto e la causa, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., quanto alla determinazione delle spese di lite del grado di appello, in conformità alle anzidette tariffe professionali vigenti ratione temporis (d.m. n. 127 del 2004) e in base alle prestazioni dovute (corrispondenti a quelle congruamente indicate in ricorso).”
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