La rideterminazione del quantum della sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità Garante …
“Indipendentemente quindi dall'attribuzione, al giudice amministrativo, in base a quanto dispone l'art. 134, comma 1, lett. c) del c. p. a. , di giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi a oggetto provvedimenti dell'AGCM di applicazione di sanzioni pecuniarie, il che consente al Tar Lazio e al Consiglio di Stato non solo di annullare gli atti impugnati in tutto o in parte, ma anche di modificare, sulla base di una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie con essi comminate, alla stregua delle considerazioni su esposte l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicata va diminuito da 250mila a 200mila Euro, con conseguente ricalcolo proporzionale in diminuzione della sanzione pecuniaria da irrogare alla ricorrente in primo grado.”