Il Consiglio di Stato torna sul contratto di avvalimento e sul contenuto della dichiarazione di …
Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2681
Presidente Severini; Estensore Filippi
La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 dal legale rappresentante di un’impresa, che non abbia espressamente escluso i pregiudizi penali a carico degli altri componenti del consiglio di amministrazione, si considera riferita all’impresa nel suo complesso quando i dati identificativi degli amministratori risultino facilmente desumibili dal registro delle imprese; la prefata dichiarazione sostitutiva è, quindi, completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.
Le considerazioni relative all’adempimento degli obblighi dichiarativi di cui al richiamato art. 38 si estendono, in caso di avvalimento, anche alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante la sussistenza dei requisiti generali previsti da tale disposizione.
Così come previsto per il contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti, anche la dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliaria deve avere – a pena di nullità – un oggetto determinato e quindi non deve limitarsi ad esprimere, in maniera generica e tautologica, la messa a disposizione delle risorse indispensabili per l’esecuzione dell’appalto, ma deve esprimere il chiaro impegno negoziale a prestare gli specifici e ben individuati requisiti di ordine speciale di cui l’impresa ausiliaria difetta, con l’insieme delle dotazioni organizzative e finanziarie ad essi connessi. (Nel caso in esame si ritiene che siano adeguatamente specificati gli elementi tecnici volti a qualificare la “analogia” rispetto alla fornitura oggetto dell’appalto, relativa al requisito di specifica competenza e di affidabilità dell’impresa aggiudicataria.)