Determinanti aperture dal Tar Lazio in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento e ai canoni …
Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, 6 maggio 2015, n. 6479
Presidente Silvestri; Relatore Mezzacapo
L’avvalimento può essere utilizzato anche per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di qualità, atteso che la disciplina del codice non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale istituto; resta fermo l’onere del concorrente di dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
In virtù del carattere generale dell’avvalimento e dell’ammissibilità di questo per l’attestazione della certificazione SOA (art. 50 del D.Lgs. 163/2006), si ritiene legittima la sua estensione anche al requisito dell’iscrizione ad un albo specialistico, che rappresenta una abilitazione indicativa di una specifica idoneità a svolgere una determinata attività.
Il livello di “specificità” dell’oggetto del contratto di avvalimento (ovvero della indicazione delle risorse e dei mezzi aziendali posti a disposizione dell’impresa concorrente dall’impresa ausiliaria) – specificità per cui si rinvia al principio di determinatezza sancito dall’art. 1346 c.c. – va modulato alla luce della funzione cui tale requisito di “determinatezza” è richiesto, che è quella di “rendere concreto e verificabile dalla stazione appaltante il prestito del requisito” (cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2014, n. 2365).